Vittima di sinistro stradale: niente risarcimento patrimoniale senza la certificazione del reddito pre incidente
Impossibile, secondo i giudici, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, fare riferimento al criterio del triplo della pensione sociale
Lesioni post sinistro stradale e ripercussioni sul fronte patrimoniale: niente risarcimento se il soggetto danneggiato non ha certificato il reddito percepito prima dell’incidente.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 33971 del 24 dicembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto a seguito di un sinistro stradale verificatosi in Toscana, hanno ritenuto decisivo il mancato accertamento fattuale sull’entità – minima, media o congrua – del reddito percepito, all’atto del sinistro, dal soggetto danneggiato, che avrebbe dovuto dare una dimostrazione del reddito percepito all’epoca dei fatti.
In generale, difatti,, in tema di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per ridotta capacità lavorativa, grava sul soggetto danneggiato l’onere di dimostrare l’entità del reddito effettivamente percepito al momento del sinistro, non potendo la condizione di disoccupazione supplire a tale carenza probatoria. A maggior ragione, poi, quando risulti che il soggetto danneggiato ha comunque ripreso attività lavorativa, anche se in modo episodico, dopo l’evento lesivo.
Irrilevante, quindi, la mancata contestazione dello stato di disoccupazione del soggetto danneggiato, anche perché, secondo i giudici, è comunque non credibile che, dopo il sinistro, il soggetto danneggiato non avesse ripreso l’attività – di operatore edile –, in proprio o per conto terzi.
Inapplicabile, quindi, il principio secondo cui, ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato.