Tassazione ICI-IMU di un’area fabbricabile: fondamentale il riferimento allo specifico valore del terreno

Fondamentale che la base imponibile sia pari all’effettivo valore venale del terreno, valutato alla luce della sua reale potenzialità edificatoria o di un altro utilizzo ammesso

Tassazione ICI-IMU di un’area fabbricabile: fondamentale il riferimento allo specifico valore del terreno

Per la corretta tassazione sul fronte ICI-IMU di un’area fabbricabile è fondamentale la corretta individuazione dello specifico valore venale del terreno. I giudici precisano, difatti, che il prelievo tributario sarà compatibile al principio di capacità contributiva solo quanto la base imponibile sarà pari all’effettivo valore venale del terreno, valutato alla luce della sua reale potenzialità edificatoria o di un altro utilizzo ammesso. In questa ottica, difatti, non tutte le aree fabbricabili hanno lo stesso valore venale, osservano i giudici, e l’astratta edificabilità di un terreno non comporta, ai fini della valutazione fiscale, l’equiparazione sic et simpliciter ad un terreno che può essere immediatamente edificato senza vincoli. In sostanza, l’equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi non inedificabili non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore. Pertanto, se i criteri di calcolo vengono applicati correttamente, il contribuente subirà un prelievo che non sarà mai superiore a quello giustificato dal reale valore del bene posseduto. Di conseguenza, per tassare un terreno astrattamente edificabile, e rispettare il principio di capacità contributiva, risulta necessario individuare in concreto l’esatto valore venale (di mercato) di quel terreno nello specifico anno d’imposta. (Sentenza 418 del 22 febbraio 2022 della Commissione tributaria regionale della Puglia)

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