TARSU, legittima la delibera comunale ad hoc per gli esercizi alberghieri
Impossibile distinguere tra le aree utilizzate come camere e le aree recettive comuni

In tema di TARSU è legittima, in base alla legge istitutiva della tariffa, la delibera comunale che individua la categoria degli esercizi alberghieri. In sostanza, data la correlazione della categoria alla omogenea potenzialità a produrre rifiuti, quella degli esercizi alberghieri è una categoria legittimamente definibile come unitaria, non imponendosi una sua articolazione interna tra aree aventi destinazione a camere e altre aree recettive comuni. Respinto perciò il ricorso proposto da una società contro la cartella notificatale e relativa al pagamento della TARSU preteso dal Comune, per gli anni 2005 e 2007, in riferimento ad un esercizio alberghiero con applicazione di una tariffa superiore a quella prevista invece per le civili abitazioni. Priva di fondamento, secondo i giudici, l’obiezione proposta dalla società e mirata a sostenere l’obbligo per l’amministrazione comunale di differenziare la tariffa in rapporto alla diversa destinazione delle superfici componenti la struttura alberghiera, così da tassare con tariffa maggiore i soli locali adibiti a cucina e ristorazione e non anche i locali ricettivi (le camere) equiparabili, per potenzialità di produzione di rifiuti, alle abitazioni civili. (Ordinanza 18207 del 7 giugno 2022 della Corte di Cassazione)