Stop alla riduzione dell’orario di frequenza scolastica per l’alunno con handicap grave

Imporre l’uscita da scuola prima del suono della campanella determina una compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione

Stop alla riduzione dell’orario di frequenza scolastica per l’alunno con handicap grave

La riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta all’alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell’infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 23363 del 16 luglio 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate dai genitori di un bambino autistico, aggiungono che non può avere rilievo, al fine di escludere l’ipotizzata discriminazione, la circostanza che la scelta dell’amministrazione scolastica sia stata determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo ‘piano educativo individualizzato’ non sia stato impugnato dai genitori dell’alunno.
Scenario della vicenda è una scuola dell’infanzia gestita da un istituto paritario facente capo ad una parrocchia.
Chiara la discriminazione ipotizzata dai genitori del piccolo allievo: essi lamentano che la scuola ha imposto al loro figlio, affetto da un disturbo dello spettro autistico e portatore di handicap in situazione di gravità, una frequenza ridotta, e ciò proprio in ragione della sua disabilità, obbligandolo all’uscita anticipata da scuola alle ore 14.30, a fronte di una frequenza sino alle ore 16.00 assicurata agli alunni normodotati della stessa classe.
Per il giudice del Tribunale è evidente la condotta discriminatoria tenuta dalla scuola parrocchiale, colpevole di non avere consentito all’alunno di fruire dell’istruzione scolastica con orario pari a quello dei compagni.
Per il giudice d’Appello, invece, le lamentele dei due genitori non hanno fondamento.
In premessa, il giudice di secondo grado ribadisce che il diritto alla piena integrazione scolastica del minore disabile in condizioni di gravità può ritenersi realizzato non già in dipendenza di un’astratta attribuzione di un determinato ‘monte ore’, bensì, previa definizione del ‘piano educativo individualizzato’ o valutazione ad esso equivalente, mediante l’assegnazione di un insegnante specializzato in deroga per un numero di ore settimanali adeguato in concreto alla specifica patologia (o alla relativa evoluzione certificata dalla Azienda sanitaria locale competente), motivando specificatamente in ordine alle esigenze sottese all’adozione dell’atto, così da vedere garantito il pieno diritto allo studio dell’alunno e il suo completo inserimento nell’ambiente scolastico.
In questa ottica, il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno in deroga non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero ‘monte ore’ di frequenza settimanale. Pertanto, l’indicazione di un monte ore settimanale di trenta ore anziché di quaranta ore non costituisce, secondo il giudice d’Appello, condotta discriminatoria, né diretta né indiretta. Essa rappresenta, piuttosto, il frutto di scelte condivise anche dai genitori, elaborate sulla base delle condizioni psico-fisiche del bambino, risultanti da un profilo dinamico-funzionale da cui emergono gravi criticità in tutte le aree (cognitiva, dell’apprendimento, della comunicazione, relazionale e dell’autonomia personale), come confermato da una psicologa.
Analizzando la vicenda, il giudice d’Appello osserva che il ‘piano educativo individuale’ prevedeva, per l’anno scolastico, un numero di ore pari a trenta settimanali, suddivise in venti ore di sostegno e dieci di assistenza, tutte effettivamente prestate, e ne trae quindi la conclusione che il diritto del minore all’istruzione e alla frequenza scolastica è stato pienamente garantito nei termini risultanti dal ‘piano educativo individuale’, appunto.
Tirando le somme la frequenza scolastica del minore affetto da handicap grave coincide con quella indicata nel ‘piano educativo individuale’, in quanto aderente alle peculiari caratteristiche ed esigenze del bambino, non potendo l’istituto scolastico assicurare una frequenza diversa e maggiore al di fuori delle ore di sostegno e di assistenza, risultando documentato come la permanenza del bambino oltre le ore 14.30 senza un’adeguata supervisione avrebbe potuto essere di pregiudizio anche per il minore medesimo, sancisce il giudice d’Appello, escludendo l’ipotesi di una discriminazione.
Di parere opposto, invece, i magistrati di Cassazione, i quali fissano un punto fermo: il bambino disabile, anche in situazione di grave handicap, ha il diritto di frequentare la scuola per l’intero orario scolastico settimanale, uguale per tutti gli alunni. Una riduzione di tale orario può ammettersi soltanto in casi eccezionali, allorché ricorrano valide e certificate ragioni nell’interesse dello stesso alunno disabile, avuto riguardo alle sue specifiche esigenze di cura e di salute. La riduzione si configura come illegittima se imposta unilateralmente dalla scuola, non formalizzata nel ‘piano educativo individuale’, non motivata clinicamente, utilizzata per gestire comportamenti complessi, proposta per mancanza del docente di sostegno o di altre figure di riferimento o utilizzando un margine di discrezionalità non consentito dai parametri normativi. Quindi, al bambino disabile non può essere imposta una frequenza dimidiata o una riduzione di orario per la mera circostanza che l’insegnante di sostegno non copra l’intero orario di frequenza scolastica previsto per gli altri alunni della medesima classe, né perché sia considerato un alunno difficile a causa della gravità del disturbo dello spettro autistico che accompagna la sua condizione esistenziale.
E la contrazione dell’orario di frequenza per colui che, per superare gli ostacoli che incontra nello sviluppo, nella crescita e nel rapporto con gli altri nella vita quotidiana, deve poter contare sulla solidarietà della comunità intera e nei luoghi di svolgimento della sua personalità, non può farsi dipendere da carenza di personale o da difficoltà organizzative della scuola. Tale riduzione non può neppure rappresentare la soluzione a comportamenti problematici dell’alunno stesso.
La fondamentalità del diritto all’istruzione del disabile, coessenziale alla dignità della persona umana, impone che alle difficoltà di fatto si faccia fronte con la ricerca di un ragionevole accomodamento nell’interesse di chi versa in una condizione di fragilità.
La garanzia di un orario di frequenza pari a quello degli altri studenti non costituisce la conseguenza del portato formale del principio di eguaglianza, inteso come obbligo di assicurare un trattamento identico a tutti gli alunni indipendentemente dalle rispettive condizioni personali. Essa trova, piuttosto, il proprio fondamento nella dimensione sostanziale dell’eguaglianza, che impone alle istituzioni di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, limitano il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione alla vita scolastica. La parità dell’orario di frequenza non rappresenta una mera uniformità quantitativa rispetto agli altri alunni, ma costituisce una manifestazione del dovere dell’istituzione scolastica di garantire una partecipazione piena, continuativa e inclusiva al percorso educativo, evitando che le difficoltà organizzative o la complessità della situazione individuale si traducano in una compressione di un diritto fondamentale. Infatti, una riduzione dell’orario di frequenza che rispondesse a mere esigenze dell’organizzazione scolastica in senso lato o a difficoltà incontrate nell’accoglienza, sarebbe suscettibile di ritardare, se non addirittura di compromettere, l’integrazione e l’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, non consentendogli di cogliere le opportunità, in termini di crescita e di socializzazione, che si legano allo stare con gli altri durante l’orario normale di frequenza della scuola. È pertanto l’amministrazione scolastica a dover adattare la propria organizzazione alle esigenze della persona, non viceversa.
Del pari, una riduzione dell’orario non può costituire la risposta a comportamenti problematici dell’alunno. Anche quando il comportamento è complesso da gestire, la soluzione non può essere l’allontanamento, sia pure parziale, dalla frequenza scolastica. Un simile intervento finirebbe infatti per trasformare la disabilità in motivo di esclusione.
In questa prospettiva, l’eguaglianza non si realizza attraverso l’indifferenza rispetto alle differenze, ma mediante la predisposizione di misure personalizzate che consentano all’alunno con disabilità di fruire concretamente del diritto all’istruzione in condizioni di effettiva parità con gli altri studenti, secondo la medesima logica alla base del piano educativo individualizzato.
Il tempo rappresenta una delle dimensioni più rilevanti dell’esperienza scolastica. Esso non è soltanto elemento organizzativo, calendario scolastico, numerazione quantitativa di giorni di lezione che scorrono, incastro di orari o sequenza frenetica di discipline isolate. Il tempo è anche occasio, ossia variabile didattica viva, capace di incidere profondamente, anche attraverso la condivisione di supporti personalizzati e la collaborazione tra pari, sulla qualità degli apprendimenti e sul benessere dell’intera classe. Il maggior tempo trascorso a scuola è, quindi, anche qualità dello stare insieme e risorsa attiva, perché i processi cognitivi non sono né uniformi né lineari, richiedono pause, ritorni e momenti di rielaborazione. Questa esigenza di distensione temporale diventa ancora più significativa nella scuola dell’infanzia, dove la gestione del tempo, anche attraverso il ricorso a momenti dedicati al gioco, incide direttamente sulla progressiva acquisizione della consapevolezza di sé in rapporto agli altri e sulla costruzione dell’architettura cognitiva.
In favore del bambino con disabilità deve riconoscersi il diritto – pieno, incondizionato e anche finanziariamente incomprimibile – di frequentare la scuola al pari dei bambini normodotati, anche quando vi sia uno scarto tra le ore di sostegno assegnate e l’orario di frequenza, essendo precipuo compito dell’istituzione scolastica approntare gli strumenti e le strategie necessari per promuoverne l’inclusione, sostenuta dalla ricerca di un ragionevole accomodamento nell’interesse di chi, svantaggiato, attende la solidarietà dell’altro.
La frequenza scolastica è un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione ai fini del complessivo sviluppo della sua personalità. La partecipazione al processo educativo insieme a bambini normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dell’alunno con grave disabilità.
Accompagnare il bambino con disabilità all’uscita dell’edificio scolastico prima del termine delle lezioni, quando la campanella non è ancora suonata e gli altri alunni continuano regolarmente le attività didattiche, è un comportamento che, quando diventa pratica ripetuta e costante, contraddice lo spirito dell’inclusione scolastica e l’effettività del diritto all’eguaglianza, concretandosi in una condotta discriminatoria. Una simile pratica, infatti, determina un’ingiustificata differenziazione del percorso scolastico dell’alunno con disabilità, privandolo della piena partecipazione alla vita della classe e delle occasioni di apprendimento, socializzazione e relazione che si realizzano fino alla conclusione dell’orario scolastico. Essa, pertanto, si pone in contrasto con i principi di inclusione, di eguaglianza sostanziale e di pari opportunità educative, trasformando la condizione di disabilità in un fattore di separatezza, se non di esclusione, anziché nell’oggetto di un dovere di tutela da parte dell’istituzione scolastica.
Passando dal quadro generale alla specifica vicenda in esame, viene ‘censurata’ la pronuncia d’Appello, a fronte dell’errore compiuto con l’automatica equiparazione tra il numero delle ore in cui l’alunno con grave disabilità è assistito da un insegnante di sostegno o da un operatore addetto all’assistenza e il tempo della sua frequenza scolastica.
La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno assume una connotazione intensiva. Poiché il diritto all’istruzione e all’educazione del disabile assurge al rango di diritto pieno e incomprimibile, e la frequenza scolastica assume un ruolo fondamentale nel dare concreta ed effettiva attuazione all’integrazione e all’inclusione scolastica del disabile, è irragionevole far derivare dalle modalità attraverso le quali è declinata una misura compensativa, il cui scopo è pur sempre quello di favorire, di promuovere e di rendere effettiva la frequenza, la giustificazione del risultato opposto, ossia la limitazione dell’orario di frequenza, che finirebbe immancabilmente per rinvenire un tetto invalicabile nel tempo in cui l’alunno disabile può in concreto avvalersi di un ausilio specifico. In altri termini, l’assegnazione dell’insegnante di sostegno rappresenta una misura compensativa che ha l’obiettivo di favorire la piena integrazione dell’alunno con disabilità e lo sviluppo delle sue potenzialità di apprendimento, di comunicazione, di relazione e di socializzazione.
Una simile misura non può, quindi, trasformarsi in uno strumento che finisce per limitare la frequenza scolastica consentita, tanto più che l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito, per espressa previsione normativa, da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti da disabilità connesse ad un handicap.
D’altra parte, secondo l’ordinamento scolastico, l’insegnante di sostegno non può essere considerato un sorvegliante speciale del minore con disabilità in una logica di separatezza dello stesso dalla classe di appartenenza, ma costituisce una figura che favorisce la creazione di un ponte tra il minore e il resto della classe, secondo una dinamica di relazione verso l’altro e con gli altri. Ne consegue che l’eventuale assenza o mancata copertura da parte del docente di sostegno non può costituire, per la frazione di orario settimanale corrispondente, un ostacolo insuperabile per la partecipazione dell’alunno alle attività didattiche. Al contrario, l’insegnante di sostegno assume la contitolarità delle sezioni e della classe in cui opera e partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività anche del collegio dei docenti.
Deve, pertanto, escludersi che l’insegnante di sostegno sia destinato in via esclusiva all’attività didattica nei confronti di un singolo alunno, atteso che il suo ruolo si inserisce, in una prospettiva di contitolarità, nell’ambito dell’intera classe e del progetto educativo complessivo.
Il diritto dell’alunno con disabilità alla piena partecipazione alla vita scolastica non può essere in alcun modo limitato o pregiudicato in ragione della condizione di handicap, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, che ha giustificato la contrazione dell’orario di frequenza scolastica proprio in ragione della gravità dell’handicap e della particolare condizione del bambino.
Erronea, poi, anche l’affermazione del giudice d’Appello secondo cui il diritto all’integrazione e all’inclusione sarebbe ormai conformato dal ‘piano educativo individuale’. L’errore di un simile ragionamento sta nel fatto di non considerare che l’atto amministrativo non può comprimere il diritto fondamentale all’integrazione e all’inclusione scolastica dell’alunno disabile. Pertanto, qualora il ‘piano educativo individuale’ preveda un numero di ore di sostegno insufficiente rispetto a una condizione di disabilità tanto grave da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo, la mancata predisposizione, da parte dell’amministrazione scolastica, delle misure di sostegno indispensabili ad assicurare la frequenza per l’intero orario ordinario si traduce in una limitazione del diritto dell’alunno disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico. Tale compressione, ove non trovi corrispondenza in una analoga riduzione dell’offerta formativa destinata agli altri alunni, costituisce una condotta discriminatoria, la cui cognizione rientra nella competenza del giudice ordinario, il quale ha il potere-dovere di accertare incidentalmente l’illegittimità dell’atto, fino a disapplicarlo.
Evidente, infine, che il diritto all’istruzione deve essere garantito anche nella scuola paritaria, in forza della norma secondo cui le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, sono tenute ad accogliere chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda l’iscrizione, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità.

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