Stop alla convivenza, cede la propria quota dell’immobile all’ex compagno: revocate le agevolazioni prima casa

Fatale il fatto che la donna non abbia provveduto all’acquisto di un altro immobile

Stop alla convivenza, cede la propria quota dell’immobile all’ex compagno: revocate le agevolazioni prima casa

In ambito fiscale la rottura della convivenza di una coppia non può, ragionando sulle cosiddette agevolazioni prima casa, essere equiparabile alla separazione o al divorzio di moglie e marito. Ciò significa che è corretta la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, che ha tratto la decadenza dai benefici previsti per l’acquisto della prima casa a fronte, come nella vicenda in esame, della vendita della quota di proprietà della donna all’ex compagno, prima del decorso del termine quinquennale e senza provvedere, al contempo, all’acquisto di altro immobile entro 12 mesi. Impossibile, chiariscono i giudici, qualificare la cessione come una sorta di novazione soggettiva volta a regolare i rapporti patrimoniali tra gli ex conviventi. Questa la chiusura del contenzioso che concerne una donna che, assieme all’allora compagno, ha acquistato un immobile, da adibire a casa d’abitazione, con contestuale stipula di un contratto di mutuo, usufruendo delle agevolazioni prima casa, e che poi, a seguito della rottura del rapporto di convivenza, ha trasferito ante tempus la quota di proprietà indivisa dell’immobile, pari alla metà dell’intero compendio, all’ex compagno, con accollo da parte di quest’ultimo del mutuo residuo. Decisiva e pacifica la circostanza che la donna non ha proceduto all’acquisto di una nuova abitazione con i requisiti della prima casa entro un anno dalla predetta alienazione. (Sentenza 20956 del 1° luglio 2022 della Corte di Cassazione)

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