Soggette ad imposizione le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche

Preso in esame il cosiddetto staking, ovvero il compenso in cripto-valute corrisposto al titolare a fronte del vincolo di disponibilità su di esse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo

Soggette ad imposizione le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti dalla detenzione di valute virtuali (o cripto-valute) in capo a persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di arte, professione o impresa. In particolare, per quanto concerne la remunerazione derivante dalla attività di cosiddetto staking, ovvero del compenso in cripto-valute corrisposto al titolare a fronte del vincolo di disponibilità su di esse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, si ritiene applicabile la norma secondo cui costituiscono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. Si tratta di una disposizione che ha una funzione di chiusura della categoria dei redditi di capitale, mirata a ricondurre a tale categoria reddituale tutti i redditi derivanti dall’impiego del capitale. Pertanto, sono inquadrabili tra i redditi di capitale sulla base di tale fattispecie impositiva non soltanto i redditi che siano determinati o predeterminabili, ma anche quelli variabili in quanto la relativa misura non sia collegata a parametri prefissati. Tirando le somme, le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, per l’attività di staking, sono soggette ad imposizione e, pertanto, se accreditate nel wallet da una società italiana, quest’ultima è tenuta all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%. Conseguentemente, tali remunerazioni non dovranno essere indicate nel Modello Redditi della persona fisica in quanto la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. (Risposta del 24 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate)

News più recenti

Mostra di più...