Niente IMU per l’associazione sportiva dilettantistica che opera con modalità non commerciale

Rilevante anche il fatto che gli importi versati all’associazione per le quote di iscrizione siano risultati di carattere simbolico

Niente IMU per l’associazione sportiva dilettantistica che opera con modalità non commerciale

Niente pagamento dell’IMU per l’associazione sportiva dilettantistica che svolge attività con modalità non commerciale, pur utilizzando un immobile affidatole in concessione ma rientrante nel patrimonio indisponibile del Comune.
Questa la linea tracciata dai giudici (sentenza del 30 maggio 2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio), i quali hanno perciò ‘cancellato’, salvo smentite in Cassazione, l’avviso di accertamento esecutivo con cui ‘Roma Capitale’ ha chiesto ad un’associazione, operativa sul territorio capitolino, il pagamento di oltre 42mila euro per omesso versamento dell’IMU.
In primo grado la pretesa del Comune è stata ritenuta legittima. Ciò per due ragioni: in primo luogo, il concessionario di un bene demaniale è sempre soggetto passivo dell’ICI; in secondo luogo, l’associazione nulla ha dedotto circa i requisiti previsti per ottenere l’esenzione dell’IMU e cioè per lo svolgimento di attività non commerciali.
Ribaltamento totale, a sorpresa, in secondo grado. Per i giudici, difatti, sono legittime le obiezioni sollevate dall’associazione.
In premessa, viene rimarcata la legittimazione passiva, in materia di ICI e di IMU, in capo al contribuente concessionario che esercita attività su beni appartenenti al patrimonio indisponibile. Inequivocabile il principio fissato in Cassazione, secondo cui la legittimazione passiva del concessionario di beni demaniali ai fini ICI può ritenersi anche nel caso di beni patrimoniali indisponibili.
In sostanza, analizzando lo specifico caso, trattandosi di un bene patrimoniale indisponibile, il concessionario è tenuto a corrispondere il tributo.
Detto ciò, va considerato che ai fini della debenza del tributo è necessario esaminare se vi sia il diritto all’esenzione sulla base della attività, non commerciale, svolta dall’associazione sportiva dilettantistica e, in caso positivo, anche se tale attività sia espletata con modalità non commerciali.
Ebbene, ragionando in questa ottica, i giudici di secondo grado osservano che gli importi versati all’associazione per le quote di iscrizione erano di carattere simbolico, risultando quindi provato pienamente che l’attività sportiva era espletata esclusivamente con modalità non commerciale.
Peralto, la documentazione contabile depositata in atti dimostra chiaramente, aggiungono i giudici, la mancanza di utili dell’associazione sportiva.

Infine, è stata anche esclusa la presenza di locali adibiti ad attività commerciali, avendo l’associazione a disposizione solo un immobile in concessione per esercizi sportivi senza fini di lucro.

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