Rendita catastale dell’immobile: sufficiente la stima eseguita dall’ufficio
Irrilevante il fatto che non sia stato effettuato un sopralluogo da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate

Per l’attribuzione della rendita catastale dell’immobile è sufficiente la stima diretta eseguita dall’Ufficio, mentre non è affatto obbligatoria l’effettuazione di un sopralluogo tecnico. Su questa tematica i giudici precisano che in materia di attribuzione di rendita catastale con procedura DOCFA la stima diretta eseguita dall’Ufficio integra il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento e costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile dal contribuente, essendo stato posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, mentre il sopralluogo non costituisce un obbligo. Inoltre, il termine di dodici mesi decorrenti dalla dichiarazione DOCFA, entro il quale l’ufficio dovrebbe attribuire il classamento definitivo, ha carattere di ordinarietà e non di perentorietà. Confermato perciò, nella vicenda presa in esame dai giudici, l’avviso di accertamento catastale, inerente la rettifica della denuncia di variazione catastale DOCFA ed avente ad oggetto due unità immobiliari site nel Comune di Roma. Legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate, che, a seguito di esame della documentazione, delle schede planimetriche e dopo il collaudo, aveva rettificato la classe per un immobile e la consistenza per un altro immobile. Respinta l’obiezione proposta dal proprietario degli immobili e centrata sul mancato sopralluogo da parte dei funzionari dell’Agenzia prima di emettere l’avviso di accertamento. (Sentenza 1712 del 12 aprile 2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio)