Protezione speciale per lo straniero: necessario un radicamento effettivo in Italia
Altrimenti è impossibile compiere alcun giudizio di comparazione con le condizioni del Paese di provenienza
In materia di protezione speciale per lo straniero, l’integrazione sociale e familiare del soggetto costituisce il fulcro principale della valutazione giudiziale, da apprezzarsi in base alla natura ed effettività dei vincoli familiari, al grado di inserimento sociale, alla durata del soggiorno e ai legami con il Paese d’origine. Ne consegue che, in difetto di un radicamento effettivo in Italia, non vi è luogo ad alcun giudizio di comparazione con le condizioni del Paese di provenienza, neppure nella forma attenuata della proporzionalità inversa, e, peraltro, in presenza di un profilo di pericolosità ritenuto prevalente, la protezione speciale deve essere esclusa per insussistenza del presupposto integrativo richiesto dalla norma.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 25248 del 12 settembre 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad un cittadino marocchino approdato in Italia quando non era ancora maggiorenne.
Necessario ripercorrere le tappe principali della vicenda.
Il protagonista è entrato in Italia nel 1987 da minore. Dopo un periodo iniziale con permesso di soggiorno collegato ai genitori e successivi permessi per lavoro, ha perso la regolarità del soggiorno nel 1996, anno in cui non gli venne rinnovato il permesso di soggiorno. Negli anni successivi ha svolto lavori non regolari e riportato condanne penali che hanno comportato la detenzione dal 2016 al 2023. Durante la detenzione ha svolto attività lavorative e formative.
Nel marzo 2023, infine, lo straniero ha manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, domanda poi regolarmente formalizzata ma respinta prima dalla ‘Commissione Territoriale e poi dal giudice del Tribunale, soprattutto alla luce della mancata integrazione in Italia dello straniero, attinto da plurime condanne penali per aver commesso dal 1993 più reati, come comprovato dal certificato del casellario, quali tentata estorsione, offerta o messa in vendita illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità propria, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, estorsione in concorso, furto, violenza sessuale in concorso, ricettazione.
Pertanto, appurato altresì che lo straniero era solito utilizzare generalità non corrispondenti alla sua identità, in Tribunale, nell’operato bilanciamento tra l’interesse pubblico al mantenimento dell’ordine e della sicurezza e l’interesse dello straniero a integrarsi nel Paese di accoglienza, si è esclusa la necessaria integrazione dello straniero, apprezzando in tal senso la gravità dei reati commessi, ritenuti integrativi di una soglia di gravità, oggettivamente percepibile, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità. Valorizzate, in questa ottica, altresì la reticenza dello straniero sui propri precedenti penali, non dichiarati integralmente, e l’insussistenza di stabili legami familiari in Italia.
A fronte di tale quadro, è corretta, secondo i magistrati di Cassazione, la decisione del Tribunale. Ciò perché, esaminati gli elementi messi sul tavolo dallo straniero in ordine alla permanenza in Italia, alle attività lavorative svolte, alla situazione abitativa, al percorso detentivo e all’infortunio subito, tali circostanze, pur considerate, non provano un livello di radicamento effettivo idoneo a fondare una lesione del diritto alla vita privata.
Senza dimenticare, poi, la importante presenza di condanne definitive per reati di significativa gravità, con conseguente ipotizzabile pericolosità sociale dello straniero, nonostante la durata del soggiorno in Italia e nonostante le attività svolte in carcere, e con conseguente esclusione di un suo effettivo inserimento sociale in Italia.
Elemento ostativo al riconoscimento della protezione speciale, infine, anche la circostanza che, pur a fronte di una permanenza ultratrentennale in Italia sin dall’età di 12 anni, lo straniero presentato domanda di protezione internazionale soltanto in tempi recenti. Non trascurabile, poi, anche il dato relativo alla limitata durata del rapporto di lavoro dello straniero, elemento, questo, recente e non idoneo, da solo, a dimostrare un inserimento sociale stabile in Italia.