Proprietario di un immobile ricevuto da minorenne in donazione indiretta dai genitori: niente agevolazioni sulla prima casa sul successivo acquisto di un immobile

Fondamentale un dettaglio: l’atto è stato tassato non come donazione ma come acquisto con l’imposta di registro con i benefici previsti per la prima casa

Proprietario di un immobile ricevuto da minorenne in donazione indiretta dai genitori: niente agevolazioni sulla prima casa sul successivo acquisto di un immobile

Addio ai benefici fiscali per la prima casa se si è già proprietario di un immobile ricevuto da minorenne in donazione indiretta dai genitori.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 2482 del 5 febbraio 2026 della Cassazione), i quali hanno, di conseguenza, confermato in via definitiva la posizione dell’Agenzia delle Entrate.
Riflettori puntati su un avviso, emesso dall’Agenzia delle Entrate, di liquidazione per l’imposta di registro e sanzioni in merito ad un contratto di acquisto di un immobile. Per i giudici tributari di secondo grado non vi sono dubbi sulla legittimità dell’avviso, nonostante le obiezioni sollevate dal contribuente, risultato titolare di due immobili per i quali ha contribuito dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa.
Col ricorso in Cassazione, però, il contribuente si sofferma sul primo immobile di sua proprietà e spiega che l’acquisto di quella casa, avvenuto nei primi anni ‘90 – quando lui era ancora minorenne – va catalogato come una donazione indiretta dei suoi genitori e, conseguentemente, non può rilevare per l’acquisto successivo – sempre usufruendo dei benefici ‘prima casa’ – oggetto dell’avviso emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Chiari i dettagli della vicenda. Il contribuente, all’atto del secondo acquisto, avvenuto nel 2013, è risultato avere già usufruito delle agevolazioni ‘prima casa’, nei primi anni ‘90, come detto.
Su questo fronte i giudici di Cassazione condividono la linea seguita dall’Agenzia delle Entrate: l’atto dei primi anni ‘90 è stato tassato non come donazione ma come acquisto con l’imposta di registro con i benefici previsti per la prima casa. Questo dettaglio è fondamentale, osservano i magistrati del ‘Palazzaccio’, in quanto la norma agevolativa esclude il secondo beneficio quando il contribuente sia già titolare di un immobile acquisito con le agevolazioni. Di conseguenza, la questione della donazione indiretta non è rilevante, in quanto fiscalmente il contribuente non può ottenere due volte il beneficio ‘prima casa’. Cosa diversa, invece, sarebbe la donazione indiretta di un immobile senza i benefici ‘prima casa’, situazione, questa, esclusa nella vicenda in esame.
Inutili, quindi, le obiezioni sollevate dal contribuente, poiché ciò che risulta determinante è il doppio beneficio, non consentito dalla norma, anche se l’immobile è pervenuto al proprietario con una donazione indiretta, e, anche con la donazione indiretta, il contribuente diventa proprietario dell’immobile e usufruisce dei benefici per la prima casa e, quindi, al secondo acquisto non può riottenere lo stesso beneficio fiscale.

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