Professionisti e deduzione di spese promozionali: non basta l’astratta inclusione del bene tra le spese di rappresentanza

Per rendere in concreto deducibile l’onere sostenuto per l’acquisto occorre, invece, assicurare la prova che l’acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell’attività professionale e non a finalità personali

Professionisti e deduzione di spese promozionali: non basta l’astratta inclusione del bene tra le spese di rappresentanza

In materia di deducibilità delle spese promozionali da parte di un professionista, non è sufficiente la dimostrazione dell’astratta possibilità di ricomprendere un bene acquistato tra le spese di rappresentanza, in considerazione della sua natura, per rendere in concreto deducibile l’onere sostenuto per l’acquisto, occorrendo, invece, assicurare la prova che l’acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell’attività professionale e non a finalità personali, e che pertanto gli esborsi sostenuti rispettino il requisito dell’inerenza.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 26533 del 2 ottobre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un avviso di accertamento, avente ad oggetto Irpef ed Irap con riferimento all’anno 2013, emesso dall’Agenzia delle Entrate e notificato ad un libero professionista dedito all’attività di commercialista, avviso mirato a disconoscere la deducibilità, a causa del difetto di prova dell’inerenza, di oneri, per quasi 25mila euro, contabilizzati dal professionista quali spese di rappresentanza.
A chiudere la querelle, sancendo la definitiva vittoria dell’Agenzia delle Entrate, provvedono i giudici di Cassazione, i quali, in premessa, ricordano che il contribuente svolge attività professionale quale affermato commercialista, conseguendo redditi ingenti.
In generale, al ricorrere delle condizioni di legge, gli esborsi sostenuti per le spese di rappresentanza, per finalità promozionali dell’attività e di pubbliche relazioni, sono potenzialmente deducibili nella misura dell’1 per cento, limite che è stato di per sé rispettato dal professionista nell’anno 2013. Però, secondo l’amministrazione finanziaria, difetta la prova, da parte del contribuente, dell’inerenza delle spese sostenute con l’attività professionale svolta, trattandosi peraltro di oneri, acquisti di gioielli et cetera, che ben possono essere stati sostenuti per finalità personali e non professionali, anche perché non vi è dimostrazione della effettiva destinazione dei singoli beni. Ad esempio, l’acquisto di un vaso d’epoca si risolve nell’acquisto di un’opera d’arte, che può rientrare nelle spese di rappresentanza, ma, nel caso specifico, non risulta integrata la prova dell’inerenza con l’attività professionale, così come la spesa sostenuta per la corresponsione di un premio agli allievi di una scuola del Comune natale della madre del contribuente è certamente meritoria, ma non vi è la prova che presenti un rapporto di inerenza con l’attività professionale, e pertanto che si risolva in una spesa di rappresentanza deducibile. In ordine, poi, all’acquisto di oggetti di pregio e di gioielli, il contribuente sostiene che si tratti di oneri sostenuti, anche profittando di favorevoli condizioni di acquisto, per omaggi da distribuire alla clientela con finalità promozionali, anche in anni futuri, ma difetta ogni prova in ordine alla reale destinazione di tali oggetti, e pertanto la dimostrazione dell’inerenza. E, peraltro, il contribuente non ha indicato a quali clienti avrebbe consegnato i beni acquistati, e neppure ha provato in alcun modo la realizzata destinazione dei beni a finalità promozionali dell’attività professionale e di pubbliche relazioni, da cui dipende il riconoscimento del requisito dell’inerenza.

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