Prima casa: i tempi lunghi della ristrutturazione non giustificano il tardivo trasferimento della residenza
Non contestabile la revoca dell’agevolazione fiscale, anche perché basta spostare la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile

Legittima la revoca delle agevolazioni prima casa se il proprietario della casa trasferisce in ritardo, cioè oltre i diciotto mesi dall’acquisto, la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile, poiché non può valere come giustificazione il prolungarsi dei lavori di ristrutturazione. I giudici ricordano che la normativa è chiara e subordina il riconoscimento del diritto all’agevolazione fiscale alla condizione che la casa si trovi nel Comune di residenza del proprietario oppure che quest’ultimo provveda a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile e che lo faccia entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto. Per maggiore chiarezza, viene anche ribadito che la disposizione normativa è favorevole ai contribuenti, poiché consente a questi ultimi di vedersi riconosciuta l’agevolazione fiscale anche nel caso in cui l’immobile non possa essere abitato, bastando, invece, semplicemente trasferire la residenza nel Comune ove l’immobile è ubicato. Tuttavia, questo passaggio, ossia lo spostamento della residenza, è fondamentale e imprescindibile, e in questa ottica il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile non rappresenta una giustificazione per il trasferimento tardivo della residenza. (Sentenza 122 del 1° marzo 2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio)