‘Prima casa’, addio ai benefici anche se l’immobile posseduto non è idoneo alle esigenze familiari

Sufficiente, secondo i giudici, la constatazione che il contribuente possiede già un immobile che presenta caratteristiche di abitabilità

‘Prima casa’, addio ai benefici anche se l’immobile posseduto non è idoneo alle esigenze familiari

Revocate le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa anche se l’immobile già posseduto dal contribuente, e non venduto entro dodici mesi dall’atto di acquisto di un secondo immobile, è caratterizzato da una acclarata inidoneità abitativa. Per i giudici – sentenza numero 4393, depositata il 2 luglio 2024, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – non ci sono dubbi: il contribuente non ha diritto ai benefici ‘prima casa’ se al momento del rogito risulti disporre di un altro immobile – peraltro dato in locazione – che presenta caratteristiche di abitabilità ma non è considerato idoneo alle esigenze della famiglia. Irrilevante, in sostanza, il dettato della idoneità abitativa dell’immobile. Revocate, nel caso specifico, le agevolazioni consistenti nell’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva sulle operazioni a medio e lungo termine finalizzate alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili (e relative pertinenze) ad uso abitativo. I giudici chiariscono che per legittimare la revoca delle agevolazioni fiscali è sufficiente la proprietà di un altro immobile avente catastalmente le caratteristiche di abitazione, non essendo invece necessario indagare sull’uso in concreto di tale immobile. Ciò perché il requisito della idoneità dell’immobile a costituire abitazione non è previsto, mentre a rilevare è unicamente la disponibilità di un immobile che, sotto il profilo oggettivo, abbia le caratteristiche di abitabilità, a prescindere da quella che è la situazione momentanea.

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