Patto di famiglia e questioni fiscali.
Il patto di famiglia garantisce che il trasferimento della ricchezza avvenga dal disponente al legittimario e non viceversa, per non ledere le quote di legittima.

Il caso in esame riguarda una società con un parco acquatico, nella quale il proprietario possedeva originariamente il 69,6% del capitale sociale, mentre il resto apparteneva ai figli. Nel 2022, il padre, protagonista della vicenda in oggetto, decideva di cedere la sua quota al figlio tramite un patto di famiglia. In parallelo, la moglie rinunciava alla liquidazione, mentre alla figlia veniva riconosciuto un importo di 1.890.000 euro da pagare in 7 rate annuali.
Tuttavia, nel 2023, l'Agenzia delle Entrate richiede un aumento dell'imposta sulle donazioni, considerando il trasferimento come un rapporto tra legittimari assegnatari e non assegnatari, anziché tra disponente e legittimario, aumentando l'aliquota al 6%.
Per dirimere la controversia in oggetto, la Corte di giustizia tributaria conferma che il patto di famiglia è soggetto all'imposta sulle donazioni, sia per il trasferimento di aziende o partecipazioni societarie ai discendenti, sia per la liquidazione destinata al legittimario non assegnatario. Inoltre, viene stabilito che l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta. Tuttavia, la richiesta subordinata viene accettata, poiché l'articolo 768-quater c.c. prevede una modalità specifica di liquidazione verso i partecipanti, garantendo che le imposte impugnate vengano annullate e che le aliquote vengano correttamente applicate.
La giustificazione dei Giudici riflette che il patto di famiglia rispetta le quote di legittima, con il trasferimento della ricchezza da notare dal disponente al legittimario. Si sottolinea che tutti i legittimari devono partecipare al contratto per rispettare la legge.