Lavoratore in malattia: può chiedere le ferie per stoppare il decorso del periodo di comporto

Il silenzio del datore di lavoro sull’istanza di ferie comporta l’illegittimità del successivo licenziamento per superamento del periodo di comporto

Lavoratore in malattia: può chiedere le ferie per stoppare il decorso del periodo di comporto

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, non sussistendo incompatibilità assoluta tra malattia e ferie. A fronte di tale istanza, il datore di lavoro, pur non essendo obbligato ad una risposta positiva, ove ricorrano ragioni organizzative ostative, deve comunque pronunciarsi sulla domanda di ferie con motivazione concreta ed effettiva. Di conseguenza, il silenzio del datore di lavoro sull’istanza di ferie comporta l’illegittimità del successivo licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 1373 del 20 gennaio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto tra una società e un suo dipendente.
Confermata in Cassazione la valutazione compiuta in Appello. A fronte del licenziamento per superamento del periodo di comporto, si deve considerare illegittimo il provvedimento adottato dall’azienda se, come in questa vicenda, preceduto dalla omessa risposta alla precedente domanda di ferie presentata dal lavoratore. Consequenziale, quindi, la condanna della società alla riassunzione del lavoratore o, in alternativa, a versargli 6mila euro come indennità
Impossibile, tuttavia, secondo i giudici, accogliere la visione proposta dal lavoratore, secondo cui
l’atto di recesso, intimato per superamento del periodo di comporto, è da ritenere nullo e non semplicemente illegittimo, con conseguente diritto ad una tutela reale piena, a prescindere dal dato dimensionale dell’azienda (con numero di dipendenti inferiore a quindici).
Decisivo un dettaglio, ossia l’accertata revoca da parte del lavoratore dell’istanza di ferie (prima del superamento del periodo di comporto) per effetto del successivo invio di certificato medico (che ha determinato il superamento del periodo di comporto), senza chiarimenti da parte del lavoratore, da molti mesi assente per prolungata malattia e poi per aspettativa.

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