Operaio ferito ad un occhio durante il turno: il datore di lavoro provare di aver adempiuto all’obbligo di sicurezza
Il lavoratore ha, invece, solo l’onere di provare, da un lato, che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e, dall’altro, le conseguenze che ne sono derivate
Il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l’onere di provare, da un lato, che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e, dall’altro, le conseguenze che ne sono derivate, allegando l’inadempimento datoriale, senza, però, l’onere di provarlo.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 26021 del 24 settembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso concernente un’azienda del settore siderurgico, hanno precisato che, più in generale, in materia di responsabilità contrattuale del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, il lavoratore ha l’onere di allegare l’inadempimento datoriale e di provare il nesso causale tra l’attività lavorativa e l’evento lesivo, mentre spetta al datore di lavoro provare di aver adempiuto all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure necessarie per evitare il danno, inclusa la vigilanza sull’effettivo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Impossibile, quindi, caricare sul lavoratore l’onere di provare l’inadempimento o la violazione di specifiche regole cautelari da parte del datore di lavoro.
In premessa, va richiamato l’episodio che ha dato il ‘la’ al fronte giudiziario: nello stabilimento dell’azienda siderurgica un operaio è impegnato a tagliare un tondino di ferro quando viene colpito all’occhio sinistro da un pezzo di ferro, riportando una gravissima lesione riscontrata presso l’ospedale.
Consequenziale la richiesta di risarcimento avanzata dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro, richiesta respinta, però, dai giudici di merito.
In Appello, in particolare, viene chiarito che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dovrebbe allegare la fonte da cui scaturisce l’obbligo di sicurezza del datore, il termine di scadenza e l’inadempimento. Inoltre, la prova della responsabilità datoriale richiede l’allegazione, da parte del lavoratore, degli indici della nocività dell’ambiente, nocività da individuarsi nei concreti fattori di rischio circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, nonché del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti. E solo se il lavoratore ha fornito tale prova, sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Ragionando sulla specifica vicenda, poi, i giudici d’Appello osservano che il lavoratore infortunato non ha provato l’esatta dinamica dell’infortunio, cioè l’esatta modalità con cui stava effettuando l’operazione. Mentre il datore, si è appurato, ha fornito al lavoratore i dispositivi di protezione individuali, tra cui gli occhiali protettivi, e il lavoratore era stato formato ed affiancato nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Quindi, per i giudici d’Appello, non è possibile ritenere la responsabilità del datore di lavoro, assumendo che non abbia fatto osservare le disposizioni in materia di sicurezza e non abbia vigilato sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Al contrario, trattandosi di ferita all’occhio, essa sarebbe stata evitata dall’utilizzo degli appositi occhiali, utilizzo non avvenuto, secondo i giudici, a causa della condotta del lavoratore.
La linea seguita in Appello viene però ‘censurata’ dai magistrati di Cassazione, per i quali è centrale lo spinoso tema della corretta suddivisione degli oneri di allegazione e prova in materia di infortuni e malattie professionali. Su questo fronte paiono non esservi dubbi: non spetta mai al lavoratore di provare l’inadempimento ovvero la colpa del debitore e cioè la violazione da parte del datore di regole a contenuto cautelare, tipiche o atipiche che dir si voglia.
Ciò detto, va fatta chiarezza, secondo i giudici di terzo grado, sul principio secondo cui spetta invece al lavoratore l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, dovendosi ritenere adempiuti gli oneri del lavoratore con la allegazione dell’inadempimento, e sulla tesi secondo cui il lavoratore deve provare gli indici della nocività dell’ambiente, da individuarsi nei concreti fattori di rischio circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, ed inoltre il nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti.
In realtà, si fa riferimento ad elementi costitutivi della colpa del datore, la cui assenza deve essere provata dal debitore, cioè il datore di lavoro, e non certo dal creditore, cioè il lavoratore infortunato.
Difatti, il lavoratore – come prescrive il Codice Civile, che impone al datore di lavoro di attivarsi per prevenire gli infortuni – ha il diritto di lavorare in un ambiente di lavoro non nocivo ed è quindi il datore di lavoro a dover provare che l’ambiente di lavoro sia salubre e non presenti pericoli di sorta per la salute e la sicurezza di chi vi opera. Il fattore della cosiddetta nocività (che serve a identificare il rischio del lavoro svolto o dell’ambiente in cui viene prestato e che si pone all’origine dell’Infortunio) si può invece desumere dall’Inadempimento che il lavoratore deve allegare come elemento costitutivo della domanda e dal nesso di causa che egli deve invece provare, posto che incombe sul lavoratore danneggiato dimostrare il nesso di causa tra attività di lavoro e l’evento lesivo che ne è derivato.
Nella concezione attuale, poi, l’obbligazione di sicurezza va commisurata, alla stregua del criterio prioritario dell’eliminazione del rischio, anche in base a misure di natura organizzativa, procedimentali e partecipative, individuate e delineate con la valutazione del rischio, con cui il datore di lavoro deve assolvere preliminarmente, appunto, all’obbligo di valutare tutti i rischi, tipici e atipici che essi siano approntando le corrispondenti misure protettive, anche in base alla migliore scienza ed esperienza.
Applicando questa prospettiva a quanto verificatosi nello stabilimento dell’azienda siderurgica, i giudici di Cassazione annotano che il lavoratore ha non solo affermato ma anche provato che le lesioni personali subite sono state (pacificamente) cagionate da un pezzo di ferro conficcatosi nel suo occhio sinistro nel corso della mansione di taglio di un tondino di ferro con le forbici, e la stessa allegazione nell’identificare la causa del fatto è servita, al contempo, ad individuare sul piano sostanziale il fattore di rischio presente nell’ambito del lavoro svolto, ed ha soddisfatto, altresì, l’onere di allegazione e di specificazione degli elementi costitutivi della domanda svolta, posti a livello processuale a carico del lavoratore (come di un qualsiasi danneggiato che agisce in giudizio per il risarcimento del danno).
Una volta provata la dinamica del fatto concreto, vi è quindi l’obbligo del datore di lavoro di provare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza, ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale di sicurezza assume oggi nel nostro ordinamento in base a tutte le misure e cautele costituenti il sistema protettivo della sicurezza.
L’oggetto sostanziale dell’onere della prova a carico del datore attiene al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall’evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, dell’organizzazione dell’apparato di sicurezza, dell’informazione, della formazione e dell’addestramento dei lavoratori, dell’adozione di tutte le misure prescritte e della vigilanza sul rispetto di tali misure.
In particolare, quanto all’ampiezza della diligenza richiesta al datore di lavoro, merita di essere ricordato come in passato si sia chiarito puntualmente che il datore di lavoro rimanga responsabile non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma anche, in relazione alle circostanze del caso concreto, per la omessa predisposizione di tutte le altre misure e cautele idonee a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo o per la mancata vigilanza sull’uso degli stessi dispositivi di protezione. Inoltre, va precisato come la comune interpretazione nega comunque, recisamente, che si possa mai parlare di responsabilità obiettiva come regola di imputazione della responsabilità (fondata sul mero riscontro del danno quale evento legato con nesso di causalità all’espletamento della prestazione lavorativa), ammettendo il datore di lavoro alla prova decisiva della mancanza della propria colpa.
Perciò è dato al debitore – quindi, nel rapporto di lavoro, al datore – di provare che l’inadempimento derivi da causa a lui non imputabile.
Evidente, quindi, l’errore compiuto in Appello, laddove si è rigettata la domanda del lavoratore sostenendo che non avesse allegato e provato l’esatta dinamica del sinistro, che risulta invece ampiamente acquisita in giudizio, anche per le ammissioni dello stesso datore di lavoro.
Inoltre, i giudici d’Appello hanno parimenti errato laddove hanno affermato che la violazione dell’obbligo di vigilanza dovesse essere dedotta e provata dal lavoratore, rientrando invece negli obblighi posti a carico del datore di lavoro. Occorreva quindi, spiegano i giudici di Cassazione, valutare la condotta tenuta dalla datrice di lavoro per evitare l’evento anche sotto il profilo della violazione dell’obbligo di vigilanza. Toccava all’azienda, quindi, allegare e provare di aver rispettato le cautele imposte dalla legge (valutazione dei rischi, apprestamento dei mezzi, informazione, vigilanza, ecc.) ovvero quelle suggerite dalla tecnica o dall’esperienza alla luce della concreta situazione di fatto, ed, a maggiore ragione, quando l’esecuzione del contratto di lavoro sottopone il lavoratore ad un particolare pericolo insito nella specifica mansione, com’è quella di tagliare un tondino di ferro con le forbici.
Peraltro, per quanto attiene l’obbligo di vigilanza, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa. Anche perché l’obbligo datoriale di proteggere l’incolumità del dipendente, nonostante l’imprudenza e la negligenza dello stesso, comprende anche la vigilanza circa l’effettivo rispetto delle misure di protezione predisposte. E, difatti, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte loro, di norme antinfortunistiche o di direttive, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui essa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.
Pertanto, il cosiddetto rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell’evento dannoso.