Non abitare l’immobile acquistato usufruendo del bonus prima casa non significa rinunciare alle agevolazioni fiscali
Legittima perciò la revoca dei benefici di cui il contribuente ha provato ad approfittare anche in occasione di una nuova operazione immobiliare

Addio ai benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa se essi sono stati già utilizzati in passato dal contribuente in occasione di un precedente contratto di acquisto di un immobile. Irrilevante, precisano i giudici, il fatto che in quell’immobile il contribuente non sia mai andato ad abitare. Il contribuente si è avvalso del beneficio fiscale prima casa con l’atto di acquisto del 2014 dopo che con precedente atto negoziale del 2003 aveva usufruito di identica agevolazione. Ciò è sufficiente per revocargli le agevolazioni riconosciutegli in prima battuta in occasione dell’operazione immobiliare più recente. E in questa ottica a nulla rileva, ai fini del rilevamento dell’impedimento ad ottenere un nuovo beneficio, la circostanza che il contribuente non sia mai andato ad abitare presso l’immobile acquistato nel 2003, precisano i giudici. Confermata la decadenza dall’agevolazione in merito all’operazione immobiliare del 2014. Ciò perché, rispetto alle agevolazioni fiscali usufruite in occasione dell’acquisto registrato nel 2003, non risulta né una formale rinuncia al beneficio da parte del contribuente – che, peraltro, non ha mai provveduto a versare l’imposta nella sua interezza – né l’esperimento da parte dell’Ufficio dell’azione accertatrice della decadenza del beneficio, ormai non più possibile stante il rilevante lasso di tempo trascorso dalla prima agevolazione, risalente al 2003, e del recupero della differenza del tributo. (Ordinanza 7198 del 4 marzo 2022 della Corte di Cassazione)