Ebbrezza alla guida: età e condizione psichica negano la sospensione condizionale della pena
Determinati dettagli certificano, secondo i giudici, l’esistenza di una situazione di disagio che rende probabile una ricaduta nel reato
Niente sospensione condizionale della pena per l’automobilista – anziana e bipolare – colpevole di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante dell’orario notturno e, soprattutto, dell’avere provocato un incidente stradale. Questi dettagli certificano, secondo i giudici (sentenza numero 29389 dell’8 agosto 2025 della Cassazione), l’esistenza di una situazione di disagio che rende probabile una ricaduta nel reato.
Scenario dell’episodio che dà il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è la provincia toscana. Lì, difatti, una donna, ubriaca alla guida della propria vettura, si rende colpevole di condotte imprudenti che, per giunta di notte, causano un incidente stradale.
Inevitabile, una volta ricostruiti i fatti, la condanna della donna, ritenuta responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale e dall’orario notturno, con pena fissata in ben 6mila e 300 euro di ammenda.
In Cassazione, però, la difesa punta ad ottenere la sospensione condizionale della pena. In questa ottica, perciò, il legale sottolinea che il Codice Penale prevede un innalzamento del limite di pena per gli ultrasettantenni, proprio in considerazione della minore pericolosità sociale correlata all’età avanzata e aggiunge poi che, in questo caso, il certificato del casellario attesta l’assoluta incensuratezza della donna.
Per completare il quadro, infine, il legale parla di elementi decisivi ignorati e che, invece, a suo parere, avrebbero, ove valutati, portato a diversa conclusione sulla prognosi di non recidiva. Per essere precisi, il riferimento è al positivo percorso terapeutico intrapreso dalla donna, come da relazione psichiatrica, ed al documentato supporto familiare e sociale.
Obiettivo della difesa è ottenere almeno la sospensione condizionale della pena. Ma questa ipotesi viene respinta seccamente dai giudici di Cassazione, i quali, condividendo la linea adottata dal Tribunale, pongono in rilievo la prognosi sfavorevole sul futuro comportamento della donna.
Per fare chiarezza, poi, i magistrati osservano che la condotta illecita tenuta dalla donna, in considerazione della sua età e delle sue condizioni personali – soggetto affetto da sindrome bipolare la cui mancanza di collaborazione ha comportato l’impossibilità di elaborare un programma ai fini della iniziale richiesta di messa alla prova, poi rigettata –, appare l’indice di una situazione di disagio e sregolatezza che, in mancanza di elementi dimostrativi di un suo adeguato contenimento, rende probabile una ricaduta nel reato, ricaduta che invece l’efficacia deterrente di condanna a pena non condizionalmente sospesa può valere ad escludere.
Per quanto concerne l’incensuratezza della donna, essa è stata tenuta in considerazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, rispetto al quale si è operata una valutazione di favore nel momento in cui è stata disposta la conversione della pena detentiva in ammenda.