Lei reagisce in modo violento alla scoperta del tradimento del marito: separazione comunque addebitabile all’uomo
I comportamenti tenuti dalla donna sono comunque secondari, secondo i giudici, rispetto alla relazione adulterina del marito
Reazione violenta della moglie alla scoperta del tradimento del marito ai suoi danni. Quella reazione è comunque secondaria rispetto alla condotta del marito fedifrago, cui è addebitabile quindi la separazione.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (ordinanza numero 2949 del 10 febbraio 2026 della Cassazione) alla luce della complicata vicenda giudiziaria riguardante la rottura definitiva di una coppia sposata.
Dato di fatto da cui partire è la relazione intrattenuta per anni dall’uomo con una donna che non era la moglie. Altro dato di fatto è la scoperta, grazie al rinvenimento di un diario, di tale relazione adulterina da parte della moglie dell’uomo, il quale, messo di fronte all’evidenza dei fatti, ha ammesso l’esistenza della relazione, chiedendo ripetutamente (e inutilmente) alla consorte di perdonarlo.
A completare il quadro, poi, le condotte aggressive tenute dalla moglie, condotte però, osservano i giudici, successive all’insorgere della crisi (e cioè alla consapevolezza, da parte della donna, del tradimento, preceduta soltanto da sospetti). Dunque, si deve attribuire la crisi dell’unione alla violazione dell’obbligo di fedeltà. Su questo punto, in particolare, i giudici osservano che la relazione adulterina dell’uomo, relazione coltivata per anni, era idonea a ledere gravemente la dignità e l’onore della moglie e, quindi, a determinare, specie dopo le scuse e l’accorata proposta, poi svanita, del marito di ripristino della relazione coniugale, la crisi del matrimonio, e a provocare la reazione della donna.
Entrando nei dettagli, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall’uomo, le azioni compiute dalla moglie non sono valutabili come episodi di violenza domestica (e dunque idonei a elidere la comparazione con la antecedente violazione dei doveri coniugali da parte dell’uomo) bensì come reazione ai comportamenti tenuti dall’uomo in contrasto con i doveri coniugali, cioè come espressione di un disagio derivante dalla scoperta del tradimento.
A inchiodare l’uomo, poi, anche la constatazione che la relazione adulterina è stata da lui intrapresa quando il rapporto con la moglie non era in crisi.
Su questo fronte, poi, secondo i magistrati, occorre distinguere l’esistenza di un rapporto che possa darsi dall’inizio come difficile, o addirittura conflittuale, dalla vera e propria situazione d’intollerabilità della convivenza, che a differenza del primo stato di difficoltà relazionale è, questa sì, causa della separazione e può dipendere dal contegno di uno solo dei coniugi a cui la separazione va di conseguenza addebitata.
In questa prospettiva, la deposizione resa dalla figlia della coppia, laddove aveva dichiarato che la relazione fra i genitori era caratterizzata da frequenti litigi prima ancora che lei frequentasse le scuole elementari per via soprattutto del carattere della madre e del suo atteggiamento spesso accusatorio e critico nei confronti del padre, ha consentito di riconoscere tale condizione come endemica nella coppia. Ma fino all’emersione della relazione extraconiugale del marito, le caratteristiche della relazione dei coniugi non erano mutate. Escluso, quindi, che il rapporto fra i coniugi possa essere entrato in crisi per ragioni diverse da quelle determinate dall’adulterio, che, benché ormai di dominio pubblico, spregiudicato e lesivo della dignità della moglie, si svolgeva all’insaputa della moglie e in maniera che il ménage coniugale e familiare proseguisse quasi come nulla fosse.