Lavori ancora in corso entro tre anni dal rogito: legittima la revoca delle agevolazioni prima casa

Legittimo fare riferimento al termine temporale entro cui l’amministrazione finanziaria deve procedere ai controlli sui requisiti necessari per i benefici fiscali

Lavori ancora in corso entro tre anni dal rogito: legittima la revoca delle agevolazioni prima casa

Revocate le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa se vi è la mancata ultimazione dei lavori sull’immobile nel termine di tre anni dalla registrazione dell’atto di compravendita, ossia entro il termine di decadenza imposto all’amministrazione per i dovuti controlli. Logico, secondo i giudici, fare riferimento al termine entro cui l’amministrazione finanziaria deve procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione, e che, in questo caso, deve decorrere dalla richiesta di registrazione dell’atto. In sostanza, entro il termine triennale il contribuente deve dare seguito alla volontà espressa nell’atto di beneficiare delle agevolazioni fiscali e, pertanto, realizzare la finalità dichiarata di destinare a prima casa l’immobile acquistato. Nella vicenda presa in esame si è appurata la mancata ultimazione, nel termine triennale, dei lavori relativi al fabbricato oggetto di accertamento. Legittima, quindi, l’azione dell’Agenzia delle Entrate, cioè la revoca delle agevolazioni fiscali, in quanto il bene risultava in corso di costruzione al momento del rogito e, successivamente, al momento del suo accatastamento definitivo veniva suddiviso in due unità immobiliari di cui una ad uso abitativo e l’altra risultante ancora in costruzione. (Ordinanza 5180 del 17 febbraio 2022 della Corte di Cassazione)

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