L’applicazione dell’imposta di registro

Consentita l’applicazione dell’imposta di registro a tutti i casi in cui il contribuente abbia omesso una registrazione e successivamente abbia fatto valere (mediante enunciazione) le relative disposizioni in altro atto registrato

L’applicazione dell’imposta di registro

In materia di imposta di registro, il finanziamento operato dal socio unico alla propria società, enunciato nell’atto di trasferimento, ad estinzione del finanziamento, di un immobile dalla società al socio unico, è tassabile alla luce dell’indicazione fornita dalla normativa laddove prescrive che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. A nulla valgono, precisano i giudici, le eccezioni proposte da parte contribuente e mirate a sostenere che il finanziamento, in assenza di specificazioni nell’atto, può non essere riferibile ad un unico atto e che le operazioni frazionate in più anni possono essere state realizzate in tutto od in parte sulla base di accordi scritti e verbali. La normativa svolge anche funzione chiaramente antievasiva/antielusiva, atteso che, rilevano i giudici, mira a consentire l’applicazione dell’imposta di registro a tutti i casi in cui il contribuente abbia omesso una registrazione e successivamente abbia fatto valere (mediante enunciazione) le relative disposizioni in altro atto registrato. Nell’atto sono contenuti gli elementi per identificare la convenzione enunciata sia in ordine ai soggetti, identici sia nell’atto enunciante che in quello enunciato, che al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata. (Sentenza 3408 del 2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio)

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