Immobile oggetto di fondo patrimoniale tra i coniugi: non valido l’accertamento IMU al coniuge non titolare del diritto di proprietà
La convenzione che istituisce il fondo non comporta difatti necessariamente la condivisione tra i coniugi della proprietà dei beni
Privo di valore l’accertamento in materia IMU notificato al coniuge non titolare del diritto di proprietà – o di altri diritti reali – sull’immobile oggetto dell’accertamento operato dal Comune. Fondamentale sono i dettagli della convenzione posta in essere tra i coniugi e costitutiva di un fondo patrimoniale. I giudici precisano, difatti, che la convenzione costitutiva del fondo patrimoniale posta in essere tra coniugi, che realizza un vincolo di destinazione su determinati beni affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non configura necessariamente la traslazione della proprietà dei beni compresi nel fondo perché il Codice Civile prevede che la convenzione possa contenere pattuizioni intese a consentire a ciascuno dei coniugi la conservazione della titolarità esclusiva dei suoi diritti individuali sui beni vincolati. Di conseguenza, nel caso di inserimento nella convenzione di una tale clausola di salvaguardia, risultante dalla documentazione, è infondato l’accertamento IMU notificato al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali. Né ha valore la tesi proposta dal Comune secondo cui il contribuente titolare del diritto, cui era stato accertato solo il 50 per cento dell’IMU, avrebbe dovuto eccepire la insufficienza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti. (Sentenza 1785 del 19 aprile 2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio)