Il contratto preliminare per l’acquisto del nuovo immobile non è sufficiente per salvare il bonus prima casa

Revocati i benefici fiscali concessi al contribuente che però non ha concluso ufficialmente l’acquisto entro un anno dall’alienazione del vecchio immobile

Il contratto preliminare per l’acquisto del nuovo immobile non è sufficiente per salvare il bonus prima casa

Per conservare l’agevolazione fiscale prima casa di cui il contribuente ha usufruito per un precedente acquisto immobiliare è necessaria la vendita dell’immobile e non è sufficiente per l’acquisto del nuovo immobile la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita avente meramente effetti obbligatori. Ciò che conta, invece, è la conclusione del contratto definitivo, traslativo del diritto di proprietà dell’immobile, entro il termine previsto dalla legge. Legittima, quindi, la revoca dei benefici fiscali concessi a un contribuente che a metà giugno del 2006 ha trasferito a terzi la proprietà dell’immobile acquistato con il beneficio della prima casa e ha ufficializzato la cessione entro il previsto termine quinquennale dall’acquisto originario, e che, ancor prima dell’alienazione, ha stipulato con una società un contratto preliminare avente ad oggetto l’acquisto della proprietà di un altro immobile. Decisiva la constatazione che nessun contratto definitivo è stato però concluso entro l’anno dall’alienazione del precedente immobile acquistato dal contribuente usufruendo del bonus prima casa. (Ordinanza 10562 del 1° aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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