Il contratto preliminare per l’acquisto del nuovo immobile non è sufficiente per salvare il bonus prima casa
Revocati i benefici fiscali concessi al contribuente che però non ha concluso ufficialmente l’acquisto entro un anno dall’alienazione del vecchio immobile

Per conservare l’agevolazione fiscale prima casa di cui il contribuente ha usufruito per un precedente acquisto immobiliare è necessaria la vendita dell’immobile e non è sufficiente per l’acquisto del nuovo immobile la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita avente meramente effetti obbligatori. Ciò che conta, invece, è la conclusione del contratto definitivo, traslativo del diritto di proprietà dell’immobile, entro il termine previsto dalla legge. Legittima, quindi, la revoca dei benefici fiscali concessi a un contribuente che a metà giugno del 2006 ha trasferito a terzi la proprietà dell’immobile acquistato con il beneficio della prima casa e ha ufficializzato la cessione entro il previsto termine quinquennale dall’acquisto originario, e che, ancor prima dell’alienazione, ha stipulato con una società un contratto preliminare avente ad oggetto l’acquisto della proprietà di un altro immobile. Decisiva la constatazione che nessun contratto definitivo è stato però concluso entro l’anno dall’alienazione del precedente immobile acquistato dal contribuente usufruendo del bonus prima casa. (Ordinanza 10562 del 1° aprile 2022 della Corte di Cassazione)