Ferie residue non utilizzate dal dipendente: come il datore di lavoro può evitare di pagare

La parte datoriale ha una sola possibilità: provare di avere dato al dipendente la possibilità di fruire per tempo delle ferie ancora a sua disposizione

Ferie residue non utilizzate dal dipendente: come il datore di lavoro può evitare di pagare

Tocca al datore di lavoro provare di aver messo in condizione il lavoratore di fruire di tutte le ferie residue. Perciò, la perdita, da parte del dipendente, del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva, alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – anche formalmente, se necessario – e di averlo, nel contempo, avvisato in modo accurato, ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare al lavoratore il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 20035 del 18 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso tra la ‘RAI’ e un dipendente oramai collocato in quiescenza.
In ballo oltre 35mila euro, tra indennità sostitutiva di ferie – 46 giorni –non godute, permessi maturati e non goduti – 9 giorni – e indennità sostitutiva del preavviso.
Per i giudici di merito, però, la pretesa avanzata dal lavoratore non ha fondamento, poiché risulta non provata la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, posto che egli è rimasto inerte, a fronte del formale invito – con lettera – dell’azienda a fruire delle ferie, quando residuavano circa 50 giorni di ferie arretrate, anzi non si è attivato per programmare le ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Queste valutazioni vengono censurate dai giudici di Cassazione, i quali ricordano che la normativa non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un’informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Tirando le somme, grava sul datore di lavoro l’onere di allegare e di provare di aver messo in condizione il lavoratore di fruire di tutte le ferie residue. Ragionando in questa ottica, è necessario, chiosano i giudici di Cassazione, accertare in primo luogo il numero esatto di giorni di ferie ancora da godere da parte del lavoratore alla data dell’invito datoriale e poi verificare la tempestività di quello stesso invito, alla luce della del collocamento in quiescenza del lavoratore.

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