Esenzione per la prima casa: fatale la disponibilità di un immobile contiguo a quello acquistato di recente
Non può ritenersi legittima l’esenzione dall’imposta municipale propria per l’abitazione adibita di fatto a dimora principale e contigua ad una unità immobiliare già esente dal pagamento dell’imposta, in mancanza di scissione del nucleo familiare
In materia di IMU, non può ritenersi legittima l’esenzione per l’abitazione adibita di fatto a dimora principale e contigua ad una unità immobiliare già esente dal pagamento dell’imposta, in mancanza di scissione del nucleo familiare ovvero, in alternativa, di esigenze lavorative.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 4498 del 27 febbraio 2026 della Cassazione) alla luce di un contenzioso sorto in provincia di Milano.
A dare il ‘la’ alla vicenda è stata la notifica, da parte di un Comune, di due avvisi di accertamento ad una signora, avvisi aventi ad oggetto l’IMU e la TASI dovute per l’anno 2016 in relazione ad un immobile sito nel territorio comunale. In sostanza, il Comune contesta l’omesso totale versamento dell’IMU e della TASI dovute in relazione a detta unità immobiliare, evidenziando che la proprietaria non avrebbe potuto beneficiare del trattamento agevolato previsto ai fini IMU e TASI per l’abitazione principale, essendo l’unità immobiliare in esame contigua ad un’altra unità immobiliare posseduta dal coniuge della signora e a sua volta dichiarata come abitazione principale, unitamente alle relative pertinenze.
A fare chiarezza provvedono i magistrati di Cassazione, partendo dalla considerazione che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e aggiungendo che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Indiscutibile, quindi, la necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l’esenzione dall’IMU. Pertanto, l’esenzione dal pagamento dell’imposta non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch’esse come abitazione principale.
Ad arricchire il quadro, poi, la Corte Costituzionale, che ha definito come abitazione principale il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia.
Ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla prima casa, dunque, non ritenere sufficiente, per ciascun coniuge o persona legata da unione civile, la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio. Di conseguenza, è stato ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile, ritenendo tuttavia opportuno chiarire che ciò non determina, in alcun modo, una situazione di esenzione delle cosiddette seconde case, mirando, invece, a responsabilizzare i Comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli, controlli che la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci.
Passando dal quadro generale alla vicenda in esame, non può ritenersi legittima l’esenzione dall’imposta municipale propria per l’abitazione adibita di fatto a dimora principale e contigua ad una unità immobiliare già esente dal pagamento dell’imposta, in mancanza di scissione del nucleo familiare (ovvero di esigenze lavorative).