Diniego di rimborso, impugnabile se non è meramente confermativo di un precedente rifiuto
I giudici chiariscono che ricorre invece un atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione, a fronte di un’istanza di riesame, si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione

Nel giudizio tributario costituisce atto autonomamente impugnabile il diniego di rimborso che non sia meramente confermativo di un precedente provvedimento di rifiuto, ma pervenga ad una conferma delle determinazioni già assunte a seguito di un supplemento istruttorio e contenga un’autonoma rivalutazione dell’istanza originaria, sulla base di un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata. Ricorre invece un atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione, chiariscono i giudici, a fronte di un’istanza di riesame, si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. Smentita la tesi secondo cui l’impugnato provvedimento di diniego era meramente confermativo, e pertanto non autonomamente impugnabile, di un precedente provvedimento di diniego, esso, invece, non impugnato. Decisiva, secondo i giudici, anche la circostanza pacifica tra le parti che la seconda istanza di rimborso si fondasse