Detrazione IVA all’acquirente dell’immobile anche se sapeva che il venditore non era in grado di versare l’imposta all’erario

Al di fuori dei casi di frode o di abuso, il cessionario può detrarre l’IVA in via di rivalsa dal cedente anche se quest’ultimo non l’ha corrisposta all’erario

Detrazione IVA all’acquirente dell’immobile anche se sapeva che il venditore non era in grado di versare l’imposta all’erario

La direttiva comunitaria relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che essa contrasta una prassi nazionale consistente, nell’ambito della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, nel negare all’acquirente il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per il solo fatto che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore si trovava in difficoltà finanziarie, oppure in uno stato di insolvenza, e che tale circostanza poteva comportare la conseguenza che il venditore medesimo non avrebbe versato o non sarebbe stato in grado di versare l’IVA all’erario. Ciò comporta che, al di fuori dei casi di frode o di abuso, il cessionario può detrarre l’IVA in via di rivalsa dal cedente anche se quest’ultimo non l’ha corrisposta all’erario. E quindi è esclusa la possibilità, per l’amministrazione finanziaria, di negare la detrazione semplicemente perché il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, come detto prima, che il cedente era in stato di insolvenza e che avrebbe avuto difficoltà a versare l’imposta allo Stato. (Sentenza del 15 settembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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