Contribuente in debito con l’Erario: eredi salvi se l’avviso di accertamento è notificato al domicilio fiscale del defunto
Decisivo il dato di fatto rappresentato dalla comunicazione fatta dagli eredi con l’indicazione delle loro generalità e dei loro domicili fiscali

Salvi gli eredi del contribuente in debito con l’Erario, una volta preso atto della nullità della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, notifica effettuata nel domicilio fiscale del defunto. Fondamentali i dettagli della vicenda presa in esame e relativi alle comunicazioni effettate dagli eredi del contribuente. Difatti, è emerso che l’avviso impugnato – relativo al mancato pagamento dell’Imu – è stato notificato nell’ultimo domicilio fiscale del defunto, deceduto agli inizi di maggio del 2018, mentre un mese dopo gli eredi hanno presentato all’ente la comunicazione contenente le informazioni relative a loro, ossia generalità e domicilio fiscale. Di conseguenza, l’amministrazione titolare della pretesa fiscale non solo aveva piena conoscenza della morte del debitore e dei dati degli eredi, ma ciò era accaduto per averne ricevuto da questi formale dichiarazione in tal senso, e perciò essa era tenuta alla notifica dell’atto agli eredi nel domicilio per ciascuno di essi indicato. Irrilevante il fatto che la comunicazione riguardasse un altro procedimento. Per quanto concerne l’obbligatorietà del procedimento notificatorio, poi, i giudici precisano che l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto può essere notificato agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto esclusivamente nel caso in cui manchi la comunicazione, da parte degli eredi, delle loro generalità e del loro domicilio fiscale. In caso contrario, invece, si verifica una nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso. (Sentenza 170 del 15 febbraio 2022 della Commissione tributaria provinciale di Taranto)