Consegna possibile anche prima che l’opera sia accettata
Utile anche il riferimento alla contabilizzazione, da parte della committente, della fattura emessa dalla ditta che ha eseguito l’appalto
In materia di appalto, la consegna può avvenire, su accordo delle parti, anche prima che l’opera sia accettata. Ciò, a titolo meramente esemplificativo, può verificarsi quando il committente, che abbia la necessità di ottenere in tempi brevi la disponibilità della cosa, si riservi di verificarne in un secondo momento la corretta realizzazione, ovvero quando le parti convengano che la verifica debba avere luogo dopo un periodo di prova presso l’appaltante. Inoltre, la consegna dell’opera da parte dell’appaltatore può essere effettuata al committente o ad un suo incaricato. La consegna dei lavori eseguiti, infatti, costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 25707 del 22 settembre 2026 della Cassazione), i quali, alla luce del contenzioso relativo a vendita e montaggio di una gru, aggiungono che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova, nei confronti di entrambe le parti, dell’esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
Ad aprire il fronte giudiziario è una società immobiliare che propone opposizione al decreto ingiuntivo con cui le viene ordinato di pagare ad una società 240mila euro a titolo di corrispettivo della vendita e del montaggio di una gru su un automezzo di sua proprietà.
Sfavorevoli alla società immobiliare le valutazioni compiute in Appello, laddove si è osservato che, in generale, in assenza di diversa pattuizione e Codice Civile alla mano, trattandosi di cosa mobile non ancora esistente al momento del contratto, la consegna avrebbe dovuto essere effettuata presso la sede della società fornitrice, ma, dopo l’installazione della gru, la committente, al fine di risolvere un problema al servosterzo del camion, aveva richiesto all’appaltatrice di inviare il mezzo presso una concessionaria, che, a sua volta, aveva comunicato che la proprietaria del mezzo avrebbe provveduto direttamente al ritiro del bene. Con questa comunicazione, quindi, la società fornitrice si era liberata definitivamente, secondo il giudice d’Appello, degli obblighi di consegna e di custodia del mezzo.
Cambiando fronte, i ritardi della committente nell’esecuzione delle obbligazioni a suo carico e la sua scelta di lasciare il mezzo, per quasi due anni (cioè fino a quando la gru è stata oggetto di furto), presso il piazzale della concessionaria impediscono, secondo il giudice d’Appello, di accogliere la domanda di condanna della società fornitrice al pagamento della penale prevista per il ritardo nella consegna.
Queste valutazioni, centrate anche sulla contabilizzazione, da parte della committente, della fattura emessa dall’appaltatrice, sono condivise in pieno dai magistrati di Cassazione, i quali sanciscono in via definitiva l’obbligo della società immobiliare di pagare quanto stabilito nel decreto ingiuntivo.
In premessa, viene chiarito che, analizzando la specifica vicenda, non è configurabile, neppure astrattamente, una violazione della norma secondo cui il contratto non può essere sciolto se non per mutuo consenso delle parti o per cause previste dalla legge, e non certamente in conseguenza della dichiarazione di un terzo. Difatti, in Appello non si fa riferimento ad alcuna ipotesi di scioglimento del contratto e la circostanza dell’avvenuta liberazione dell’appaltatrice dagli obblighi di consegna e di custodia è non già conseguenza di una risoluzione del contratto bensì dell’avvenuta consegna del mezzo al terzo indicato dalla committente e della comunicazione del terzo relativa all’intendimento della committente medesima di effettuarne direttamente il ritiro presso la concessionaria.
In questa ottica, quindi, bisogna tenere presente che, sebbene la consegna solitamente preceda l’accettazione, essa, tuttavia, può avvenire, su accordo delle parti, anche prima che l’opera sia accettata. E nella vicenda in esame si è appurato che la consegna del mezzo, a lavorazione ormai ultimata, fosse avvenuta presso una concessionaria su richiesta effettuata dalla stessa committente al fine di risolvere un problema al mezzo. Per essere precisi, sebbene l’appaltatrice avesse specificato la necessità, una volta effettuata la riparazione, di rinviare il mezzo presso di essa per consentire la consegna alla committente, e nonostante avesse inviato un sollecito, per tutta risposta essa aveva ricevuto una comunicazione della concessionaria con cui era stata informata che sarebbe stata la committente proprietaria del mezzo a ritiralo presso la sede della concessionaria.
In sostanza, dagli elementi a disposizione si ricavano l’avvenuta consegna del bene ad un terzo, incaricato dalla committente di riceverlo al fine di risolvere un problema non di competenza dell’appaltatrice, e la sua mancata restituzione, nonostante la prima richiesta e il sollecito, con comunicazione dell’intenzione della committente di effettuare direttamente il ritiro del mezzo presso il terzo. A ciò aggiungasi l’ulteriore elemento dell’inerzia della committente stessa nel rilevante periodo di tempo, pari a quasi due anni, trascorso tra la data in cui essa avrebbe dovuto ritirare il bene e la data in cui il mezzo era stato rubato mentre si trovava ancora in giacenza presso la concessionaria, condotta, questa, a cui è stato attribuito il significato di una precisa scelta della committente.
Alla comunicazione della concessionaria quindi non va attribuito un valore negoziale, essendo tale circostanza una ulteriore conferma – infatti la consegna al terzo era già avvenuta – che il bene era materialmente a disposizione della committente, sicché l’appaltatrice non poteva più ritenersi gravata né dall’obbligo di consegna del mezzo né da quello di custodia.
A completare il quadro, infine, il riferimento alla fattura commerciale, poiché l’annotazione della fattura nelle scritture contabili della società committente può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria.