Avviso di accertamento IMU: nulla la notifica nella residenza del singolo coerede del contribuente deceduto
Necessaria invece la notifica impersonale e collettiva nell’ultimo domicilio del contribuente defunto

Nulla la notifica dell’avviso di accertamento in materia di IMU se non è avvenuta impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del contribuente defunto bensì nella residenza anagrafica di una coerede. Ciò perché, spiegano i giudici, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali, si applica la disciplina comune in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie. Inutile, almeno per i primi due gradi di giudizio, l’azione giudiziaria proposta dal Comune di Roma, a fronte delle contestazioni mosse da una donna, in qualità di coerede della madre, avverso un avviso di accertamento in materia di IMU e centrate sul rilievo della erronea quantificazione del debito tributario non pro quota per l’intero gravante sull’asse ereditario. I giudici sottolineano che la notificazione dell’avviso, avente ad oggetto un debito ereditario a seguito del decesso di una donna, è avvenuta nel luogo di residenza anagrafica della figlia per l’intero importo dovuto e non pro quota quale coerede, unitamente alla sorella, relativamente ad un immobile sito in Roma. (Sentenza 1683 dell’11 aprile 2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio)