Associazioni sportive dilettantistiche e regime fiscale agevolato, chiarimenti sul plafond dei proventi

Fondamentale che i proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superino la soglia dei 400.000 euro

Associazioni sportive dilettantistiche e regime fiscale agevolato, chiarimenti sul plafond dei proventi

Le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime fiscale agevolato, come delineato dalla legge numero 398 del 16 dicembre 1991, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi nei limiti del plafond previsto, pari a 400.000 euro. Ai fini del computo di tale plafond trova applicazione il criterio di cassa, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati, giustificandosi tale criterio con le particolari finalità, sottese alla possibile opzione per il regime agevolato, di tutela delle aggregazioni sociali senza scopo di lucro che perseguono finalità socialmente rilevanti. Smentita, nella vicenda presa in esame dai giudici, la linea seguita dall’Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto di potere accertare a carico di un’associazione sportiva dilettantistica il superamento del limite fissato dalle legge numero 398 del 1991 per il riconoscimento del regime fiscale agevolato. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale norma dispone che l’applicazione del regime agevolato sia condizionata al conseguimento, nel periodo d’imposta, di proventi derivanti dall’attività commerciale in misura non superiore a 250.000 euro, e, nel caso specifico, il fatturato dell’associazione, nel primo periodo di esercizio sociale, compreso fra il 28 agosto e il 31 dicembre 2006, è invece risultato pari ad 89.000 euro, ovvero in proporzione superiore alla quota corrispondente al limite annuo normativamente stabilito, cioè poco più di 86.000 euro. (Ordinanza 22440 del 15 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

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