Assenza giustificabile con le inidonee condizioni del luogo di lavoro
Accolta la tesi proposta da una lavoratrice e centrata sulle denunciate condizioni climatiche ed igienico sanitarie del luogo in cui era reso il lavoro
A fronte dell’inadempimento datoriale sul tema delle condizioni di lavoro, avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l’assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell’integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza, nell’ambiente di lavoro, del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 3145 del 12 febbraio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto a seguito di un licenziamento per assenza ingiustificata.
Netta la posizione assunta già dai giudici di merito, per i quali è legittimo parlare di licenziamento ritorsivo, nonostante le obiezioni proposte dalla società datrice di lavoro, non avendo, quest’ultima, garantito condizioni di lavoro idonee ad assicurare la sicurezza del lavoro della dipendente, attese le denunciate condizioni climatiche ed igienico sanitarie del luogo in cui era reso il lavoro, luogo caratterizzato da una temperatura molto fredda e da servizi igienici inadeguati, perché visibili dall’esterno.
Licenziamento considerato ritorsivo, visto lo stretto collegamento temporale tra il rifiuto della dipendente di continuare a lavorare in condizioni nocive per la sua salute e irriguardose della sua dignità personale e la reazione datoriale.
In sostanza, la condotta datoriale, ossia la collocazione della lavoratrice in un ambiente di lavoro non sufficientemente riscaldato e dotato di servizi igienici provvisti della benché minima riservatezza, è una conferma del fatto che il datore di lavoro aveva persistito in una precisa strategia, costringendo la lavoratrice a rendersi inadempiente alla sua prestazione per poi imputarle quell’inadempimento e sanzionarlo col licenziamento, senza però considerare la legittimità del rifiuto della lavoratrice di continuare a lavorare in un ambiente insicuro per la propria salute e pregiudizievole per la propria dignità.
Queste valutazioni sono condivise dai magistrati di Cassazione, i quali osservano che, in relazione all’esistenza di una situazione di nocività per la salute, la presenza di specifici fattori di rischio in misura tale da rappresentare un pericolo (una condizione di nocività, appunto) per la salute del lavoratore costituisce elemento costitutivo della colpa del datore.
Quanto alla individuazione del fattore potenzialmente nocivo (che serve a identificare il rischio potenziale del lavoro svolto o dell’ambiente in cui viene prestato), essa si può desumere dall’inadempimento che il lavoratore deve sempre allegare come elemento costitutivo della domanda e dal nesso di causa, che deve invece provare nel caso in cui richieda il risarcimento dei danni, posto che incombe sul lavoratore danneggiato dimostrare il nesso di causa tra attività di lavoro e l’evento lesivo che ne è derivato.
Su questo fronte, poi, viene ribadito dai giudici di Cassazione che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa, il danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè che ha adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. E tale impostazione teorica va rispettata anche quando il prestatore di lavoro, prima ancora di qualsivoglia infortunio o malattia professionale, deduca, come nel caso in esame, un mero inadempimento datoriale in materia di prescrizioni riguardanti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ambiente di lavoro, oltre che la sua contrarietà con la dignità della persona.