Area parcheggio data in concessione dal Comune a una società: legittima la pretesa dell’ente locale in materia di tassa rifiuti

Irrilevante, precisano i giudici, il rapporto esistente tra il Comune e la società che gestisce il parcheggio

Area parcheggio data in concessione dal Comune a una società: legittima la pretesa dell’ente locale in materia di tassa rifiuti

Legittima la pretesa in materia di tassa rifiuti avanzata dal Comune nei confronti della società a cui ha dato in concessione un’area adibita a parcheggio. I giudici ribadiscono, richiamando la TARSU, che il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione di un locale o di un’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti. Proprio per questo, è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione. Assolutamente irrilevante l’eventuale attinenza della gestione dell’area alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune. Per quanto concerne, poi, la possibilità di escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, è necessario, precisano i giudici, non solo che sia provata la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso, quale, in questo caso, il parcheggio, ma anche che sia certificata la circostanza che tale uso non comporta alcuna produzione di rifiuti. Nella vicenda presa in esame dai giudici, invece, è accertato che il concessionario del servizio di parcheggio era detentore dell’area destinata a parcheggio, e, perciò, obbligato al pagamento del tributo, non avendo dato prova della inidoneità dell’area alla produzione di rifiuti. (Ordinanza 5073 del 16 febbraio 2022 della Corte di Cassazione)

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