Accordo di programma tra Comuni, possibile il riparto del gettito fiscale proveniente da IMU e TASI
La suddivisione delle somme è mirato a riequilibrare le conseguenze di attività produttive insediate nel territorio di uno dei due Comuni ma con servizi ed infrastrutture localizzati sul territorio dell’altro Comune

Legittima la convenzione tra Comuni per il riparto del gettito fiscale proveniente dall’incasso dell’IMU e della TASI. Alla luce della vicenda presa in esame, i giudici chiariscono che due Comuni possono, nel quadro di un più vasto accordo di programma, concludere una convenzione avente ad oggetto il riparto del gettito fiscale di IMU e TASI proveniente da una grande infrastruttura commerciale insediata sul territorio di entrambi. Il riferimento è, più precisamente, a un’area posta a cavallo due Comuni lombardi e su cui insisteva in passato un importante polo industriale. Una volta dismessa l’attività dello stabilimento, i due enti locali hanno raggiunto un’intesa con Regione e Provincia per la riqualificazione e il rilancio produttivo dell’area. Entrando nei dettagli, i giudici osservano che la ripartizione percentuale dei proventi stabilita nell’accordo ha avuto la sola funzione di determinare la misura degli importi (già accertati e riscossi) relativi alle entrate indicate, senza incidere sull’assetto delle potestà pubblicistiche inerenti all’accertamento e alla riscossione dei tributi in esame in capo agli enti territoriali di riferimento. Ciò significa che nella vicenda in esame non sussiste alcuna ipotesi di rinuncia del credito tributario da parte degli enti territoriali impositori, che accertano e riscuotono le relative somme, avendo i Comuni inteso introdurre una regola per compensare i reciproci vantaggi e svantaggi, ripartendo, in base alle percentuali, le risorse generate dall’area complessiva oggetto di riqualificazione, di evidente valenza intercomunale. E il riparto delle somme rivenienti dal gettito delle entrate tributarie è stato fissato al fine di riequilibrare le conseguenze di attività produttive insediate nel territorio di uno dei due Comuni, ma con servizi ed infrastrutture localizzati sul territorio dell’altro Comune. (Sentenza del 23 marzo 2022 del Consiglio di Stato)