Accertamento del reddito: l’essere proprietario di un cavallo non basta a certificare la maggiore capacità economica del contribuente

Irrilevanti i costi notevoli per la gestione dell’animale, che può anche essere utilizzato solo per il tempo libero

Accertamento del reddito: l’essere proprietario di un cavallo non basta a certificare la maggiore capacità economica del contribuente

Può essere esclusa la proprietà di un cavallo dai riferimenti utilizzabili dal Fisco per rideterminare il reddito del contribuente. Oggetto del processo è un avviso con cui viene accertato per il 2007 un maggior reddito del contribuente, con conseguente maggiore imposta IRPEF. Tra i cosiddetti beni indice che, secondo il Fisco, inchiodano il contribuente c’è anche la proprietà di un cavallo. I giudici di terzo grado osservano che in effetti la Commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento e ha evidenziato che il contribuente non aveva fornito alcuna prova del fatto che il cavallo, registrato all’anagrafe equina, venisse utilizzato in proprio per fini meramente affettivi, e ha poi precisato che comunque il possesso di un cavallo da equitazione, anche per il solo utilizzo nel tempo libero, è un hobby costoso, considerati i costi di gestione dell’animale. I giudici della Cassazione osservano che costituisce indice di capacità contributiva non già il generico possesso di cavalli, ma solo di quelli da equitazione o da corsa, in ragione del loro costo di acquisto e delle spese necessarie per la cura e l’addestramento. Va messa in discussione, quindi, la tesi adottata dai giudici tributari di secondo grado, i quali hanno affermato che il possesso di un cavallo da equitazione, anche per il solo utilizzo nel tempo libero, è un hobby costoso, considerati i costi di gestione dell’animale, e che il possesso di un cavallo non può essere assimilato al possesso di animali di affezione come cani e gatti, la cui gestione non comporta sicuramente le ingenti spese invece necessarie per un cavallo. (Ordinanza 4814 del 15 febbraio 2022 della Cassazione)

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