Viaggio all’estero per studiare una lingua straniera: sì all’esenzione IVA

Fondamentale lo svolgimento di un’attività didattica. Le prestazioni riguardanti viaggio, vitto e alloggio sono meramente accessorie

Viaggio all’estero per studiare una lingua straniera: sì all’esenzione IVA

Legittima l’esenzione IVA per i soggiorni all’estero finalizzati anche all’insegnamento di una lingua straniera. Il riferimento è, nello specifico, ai viaggi di istruzione organizzati da una scuola in favore dei dipendenti dell’INPDAP. Respinta la tesi avanzata dal Fisco, secondo cui si sarebbe trattato di vere e proprie vacanze e non di viaggi di studio. I giudici ribadiscono che per meritare l’esenzione dal pagamento dell’IVA occorre che ricorra sia un requisito oggettivo consistente nell’esercitare una attività didattica di qualsiasi genere (e nel caso di specie tale requisito è individuato nell’insegnamento all’estero della lingua inglese) sia un requisito soggettivo consistente nel riconoscimento da pubbliche amministrazioni, e nella specie la scuola è autorizzata ad impartire lezioni d’inglese dal Ministero della Pubblica Istruzione. I giudici aggiungono poi che l’esenzione opera da un punto di vista oggettivo per le prestazioni didattiche di ogni genere e quindi anche quelle relative all’insegnamento delle lingue straniere all’estero. Di conseguenza, i soggiorni di studio all’estero non possono essere assimilati ai pacchetti turistici, come sostenuto invece dall’Agenzia delle Entrate, dal momento che la loro precipua finalità non è quella turistica – che ricomprende svago e riposo – bensì quella di studio presso istituzioni scolastiche estere che la scuola si impegna a selezionare e a contattare per concordare il piano di studi individuale dello studente e per assicurare il rispetto della normativa ministeriale ai fini del pieno riconoscimento del periodo di studio trascorso all’estero. In questa ottica, infine, le prestazioni riguardanti viaggio, vitto e alloggio costituiscono prestazioni meramente accessorie rispetto alla finalità principale del soggiorno che è quella di trascorrere un periodo di studio presso un’istituzione scolastica straniera il quale sarà poi riconosciuto dalla scuola italiana di provenienza dello studente. (Ordinanza 12218 del 14 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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