Tassati i proventi illeciti anche se il contribuente è stato condannato a restituire le somme incassate

Il compenso ottenuto per il compimento di un atto illecito va comunque considerato come reddito imponibile

Tassati i proventi illeciti anche se il contribuente è stato condannato a restituire le somme incassate

Vanno tassati i proventi illeciti, anche se il contribuente è stato condannato non solo a restituire le somme incassate in modo illegittimo ma anche pagare il risarcimento dei danni cagionati con la propria condotta. I giudici chiariscono che sul fronte delle imposte sui redditi i proventi derivanti da fatti illeciti, rientranti nelle categorie reddituali fissate dal Testo unico del 1986, devono essere assoggettati a tassazione anche se il contribuente che si è messo in tasca quel denaro è stato poi condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate e inoltre al risarcimento dei danni cagionati. Ciò significa che il compenso ottenuto per il compimento di un atto illecito si deve comunque considerare come reddito imponibile, e ciò pure se il contribuente è stato obbligato a rinunciare alle somme di denaro che aveva intascato in un primo momento. Tuttavia, l’assoggettamento a tassazione dei proventi illeciti riguarda, precisano i giudici, esclusivamente il soggetto che ha commesso il reato o il fatto illecito e che da tale condotta ha tratto un ulteriore e definitivo beneficio per la propria posizione personale. Ciò perché ai fini della tassazione di proventi illeciti occorre che sussista la coincidenza soggettiva tra chi subisce la tassazione del provento e chi ha commesso il reato o l’atto illecito. (Sentenza 644 del 3 giugno 2022 della Commissione tributaria regionale delle Marche)

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