TARI, corretta l’equiparazione tra B&B e attività alberghiera
Legittima l’applicazione per il bed and breakfast di una tariffa più gravosa rispetto a quella prevista per le unità immobiliari abitative

Legittimo il provvedimento con cui il Comune stabilisce in materia di tassa rifiuti una particolare tariffa, ossia quella prevista per un’attività alberghiera senza ristorazione, per l’unità immobiliare adibita all’uso di bed and breakfast. Impossibile, invece, chiariscono i giudici, pretendere l’applicazione della tariffa meno gravosa prevista per le unità immobiliari abitative ordinarie. Questa decisione si fonda sulla constatazione che l’attività di bed and breakfast dà luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza residenziale. Corretta, quindi, la logica seguita dal Comune che correttamente, secondo i giudici, ha assimilato l’attività di bed and breakfast a quella alberghiera, essendo entrambe da qualificarsi come attività imprenditoriali in quanto volte ad offrire un servizio sul mercato e come tali necessariamente esercitate professionalmente e con la relativa diligenza professionale. E questo ragionamento, chiariscono i giudici, vale anche se ci si trova di fronte ad attività stagionali, svolte cioè solo per alcuni periodi dell’anno. (Ordinanza 15545 del 16 maggio 2022 della Corte di Cassazione)