Studio associato libero dal pagamento dell’IRAP

Fondamentale però che vi siano prove concrete sul fatto che i singoli professionisti hanno esercitato in modo autonomo e non associato l’attività

Studio associato libero dal pagamento dell’IRAP

Possibile per lo studio professionale riuscire ad evitare il pagamento dell’IRAP. Fondamentale però che venga provato che i singoli professionisti dello studio hanno concretamente esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale. Questo passaggio è fondamentale per escludere che possa essere applicata l’IRAP sulla base della mera sussistenza dello studio associato. Accolto, nella vicenda in esame, il ricorso proposto da uno studio legale contro il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’IRAP versata dalla struttura per gli anni d’imposta compresi tra il 2005 e il 2008. I giudici ribadiscono che il reddito di uno studio associato deve essere assoggettato all’IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati. E nella vicenda riguardante lo studio legale è emerso, chiariscono i giudici, che il reddito prodotto dall’associazione professionale era esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati, e ciò consente, chiariscono i giudici, di escludere l’assoggettabilità all’imposta. (Ordinanza 13129 del 27 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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