Scorretto utilizzo dei ‘permessi’ ottenuti grazie alla ‘legge 104’: sì alla cacciata del dipendente
L’abuso compiuto dal dipendente priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa
Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del ‘permesso’, previsto dalla ‘legge 104’, in coerenza con la funzione prescritta, ossia l’assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto, in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente (oltre ad integrare, nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale), con conseguente legittimità del licenziamento deciso dall’azienda.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 13155 del 7 maggio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto tra un’azienda e un suo – oramai ex – dipendente.
Chiari i dettagli della vicenda: al lavoratore è stato contestato di avere, in due diverse giornate e a fronte di ‘permessi’ richiesti per la fascia pomeridiana, dedicato alla cura del familiare – la madre disabile – tempi del tutto irrisori (rispettivamente trenta e trentotto minuti), destinando il resto del tempo, come da accertamenti investigativi, ad attività personali presso la propria abitazione o comunque estranee alle finalità assistenziali.
Il quadro, ritenuto grave dall’azienda, è sufficiente, secondo i giudici di merito, per ritenere legittimo il licenziamento del lavoratore, la cui condotta è ritenuta tale da integrare un grave abuso del diritto e una violazione dei doveri di correttezza e buonafede nell’esecuzione del contratto. Nello specifico, si è appurato che la maggior parte del tempo dei ‘permessi’ era stata utilizzata per finalità diverse da quelle per cui il beneficio era stato concesso, e, su questo fronte, il lavoratore non ha fornito prova né argomenti persuasivi circa lo svolgimento di attività di assistenza cosiddetta indiretta alla madre.
Queste valutazioni sono condivise dai magistrati di Cassazione, anche tenendo presente che il ‘permesso’ è riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con tale assistenza, senza che il dato testuale e la ratio della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buonafede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.
Invero, in base alla ratio della ‘legge. 104’, che è quella di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, è necessario che l’assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile, e questa può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell’interesse del familiare assistito e senza che sia necessaria una esatta coincidenza con l’orario di lavoro al quale i permessi sopperiscono.
Considerato che questo istituto consente di realizzare valori di rilievo costituzionale, nonché i principi di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale, l’esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del ‘permesso’ e l’assistenza alla persona disabile è elemento essenziale della fattispecie, elemento che va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col ‘permesso’, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro, purché risulti non solo non tradita (secondo forme di abuso del diritto) ma ampiamente soddisfatta, in base ad una valutazione di merito, la finalità del beneficio che l’ordinamento riconosce al lavoratore in funzione della prestazione di assistenza e in attuazione di superiori valori di solidarietà.
In generale, poi, l’assistenza non deve essere necessariamente intesa come presenza costante accanto al disabile, potendo comprendere attività complementari, purché svolte nell’interesse del disabile, ma, nella vicenda in esame, si è accertato che il lavoratore ha dedicato alla madre solo il 17,5 per cento del tempo di permesso richiesto (ottantaquattro minuti complessivi su quattrocentottanta nelle due giornate), destinando la quasi totalità del tempo a finalità personali.
Consequenziale il giudizio di gravità dell’inadempimento e di proporzionalità della sanzione espulsiva, fondato sulla reiterazione dell’abuso e sulla violazione dei doveri di buonafede.