Rimborsi pro quota: le regole chiare dell'agenzia delle entrate per previdenza e fondi pensione

Con risposta del 16 maggio 2024, n. 105, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che i rimborsi parziali di capitale di OICR che non portano all'annullamento delle quote o delle azioni non richiedono un reinvestimento obbligatorio

Rimborsi pro quota: le regole chiare dell'agenzia delle entrate per previdenza e fondi pensione

Questi rimborsi riducono solo il valore per azione senza cancellarle, e non richiedono un nuovo investimento per rispettare i tempi minimi di detenzione degli investimenti qualificati, a meno che non siano seguiti da disinvestimenti che non richiedono ulteriori investimenti. I rimborsi sono decisi dal gestore e l'OICR deve comunque rispettare i vincoli previsti.

Se i rimborsi causano l'annullamento delle quote, allora è obbligatorio reinvestire entro 90 giorni per rispettare il periodo minimo di detenzione di 5 anni. Vi è un regime di esenzione fiscale per i redditi derivanti da investimenti qualificati effettuati da enti di previdenza e fondi pensione che rispettino le condizioni stabilite per legge.

Le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono investire fino al 10% dell'attivo patrimoniale in investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine. Gli investimenti possono essere diretti o indiretti e devono essere mantenuti per almeno 5 anni. Un reinvestimento è richiesto entro 90 giorni se gli investimenti qualificati sono rimborsati prima dei 5 anni, altrimenti i redditi potrebbero essere tassati nuovamente.

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