Responsabilità solidale ed illimitata del socio: vale anche per i rapporti tributari

Il debito della società è un debito dei soci e non è perciò necessario che a questi ultimi sia notificato l’atto impositivo, se esso è stato già notificato alla società

Responsabilità solidale ed illimitata del socio: vale anche per i rapporti tributari

La responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dal Codice Civile per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni da essi derivanti. Ciò comporta che il socio, pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell’iscrizione a ruolo a carico della società stessa, all’esazione del debito, alla condizione che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere dinanzi al Fisco il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell’avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, né quella della cartella di pagamento, rimasta inadempiuta, bastando la notificazione del solo avviso di mora, il quale svolge in tal caso una funzione secondaria di atto equivalente a quelli d’imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell’esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può ricorrere impugnando congiuntamente gli atti presupposti. Quindi, il debito della società è un debito dei soci. (Sentenza del 15 giugno 2022 della Commissione tributaria regionale delle Marche)

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