Prima casa, il proprietario dell’immobile deve dichiarare per tempo di voler fruire dei benefici fiscali
Irrilevante il fatto che l’immobile acquistato sia destinato ad essere utilizzato come abitazione principale

Niente agevolazioni fiscali prima casa anche se l’immobile acquistato è destinato ad essere utilizzato come abitazione principale. Fatale per il proprietario è il non avere dichiarato per tempo l’intenzione di fruire dei benefici previsti per l’acquisto della prima casa, essendosi egli invece esposto solo dopo la registrazione del decreto di trasferimento dell’immobile. Accolta la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, tesi secondo cui è irrilevante la sussistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione prima casa se il contribuente non ha provveduto a dichiarare il possesso dei necessari requisiti né in sede di aggiudicazione dell’immobile né in occasione della registrazione. I giudici ribadiscono che il godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa presuppone, tra l’altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell’atto di acquisto dell’immobile, dichiarando espressamente, a pena d’inapplicabilità dei benefici: di volersi stabilire nel Comune dove si trova l’immobile; di non essere titolare esclusivo, o in comunione col coniuge, di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune; di non avere già fruito dei medesimi benefici. E le prescritte manifestazioni di volontà vanno rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione fiscale, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata, e in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene. (Ordinanza 23292 del 26 luglio 2022 della Corte di Cassazione)