PREU, per l’accertamento basta anche il riferimento alla raccolta di gioco presunta
Il Fisco non deve fare affidamento solo sul metodo diretto basato sulla lettura dei contatori di gioco

In materia di PREU - prelievo erariale unico, per l’accertamento della base imponibile evasa si utilizza, oltre al metodo diretto basato sulla lettura dei contatori di gioco, anche il metodo induttivo basato sulla raccolta di gioco presunta e, quindi, definita in via forfetaria. Nel 2003 è stata innovata la disciplina concernente l’accertamento in materia di prelievo erariale unico relativo agli apparecchi con vincita in denaro. L’accertamento della base imponibile, e, quindi, del PREU evaso in tutte le fattispecie considerate, è determinata dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e, nel caso in cui tali dati non siano memorizzati o leggibili o risultino memorizzati in modo non corretto ovvero siano stati alterati, è possibile stabilire l’ammontare delle somme giocate sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti direttoriali. Appare evidente come il legislatore abbia inteso adottare oltre al metodo diretto basato sulla lettura dei contatori di gioco (quando corretti e non alterati), anche il cosiddetto metodo induttivo, basato sulla raccolta di gioco presunta e, quindi, definita in via forfetaria. Essendo, dunque, tale raccolta una variabile dipendente esclusivamente dal periodo temporale preso a riferimento, l’accertamento induttivo si completa con l’individuazione dell’intervallo temporale in cui gli apparecchi si presume abbiano maturato imponibile. (Sentenza 624 del 20 ottobre 2022 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo)