Niente benefici prima casa se si è comproprietari dell’immobile per il quale il coniuge ha già fruito, relativamente alla sua quota, della medesima agevolazione
Dall’Agenzia delle Entrate sottolineano il peso specifico che va riconosciuto alla proprietà, in regime di comunione legale, della casa di abitazione

Impossibile fruire delle agevolazioni prima casa se si è già proprietari, in regime di comunione legale, di una casa di abitazione per la quale il coniuge, seppur relativamente alla sua quota, ha fruito dell’agevolazione prima casa. Tale acquisto, estendendosi ope legis anche all’altro coniuge, comporta, nella sostanza, la fruizione anche da parte di quest’ultimo del beneficio tributario. Pertanto, permanendo detta situazione di titolarità, per entrambi i coniugi è preclusa la possibilità di avvalersi di nuovo dei benefici prima casa. Dall’Agenzia delle Entrate ricordano che per fruire delle agevolazioni l’acquirente dell’immobile deve dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa. (Risposta del 1° agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate)