Mantenimento paterno: pari sono i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio

Il figlio nato fuori dal matrimonio, e che non ha mai convissuto con il padre, può aspirare a condizioni di vita rapportate alla complessiva realtà economica e sociale di quel genitore

Mantenimento paterno: pari sono i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio

Insostenibile la tesi secondo cui un figlio nato fuori dal matrimonio, e che non ha mai convissuto con il padre, non potrebbe in alcun modo aspirare a condizioni di vita rapportate alla complessiva realtà economica e sociale di quel genitore.
Questa la presa di posizione dei giudici (ordinanza numero 23535 del 19 luglio 2026 della Cassazione) a chiusura del delicato contenzioso sorto tra un uomo e una donna che, legati da una relazione sentimentale fuori dal matrimonio, hanno avuto anche una figlia.
Nette già le valutazioni compiute dai giudici di merito, i quali, riconosciuto che la minorenne è figlia nata fuori dal matrimonio, hanno disposto in primo grado che il padre ne contribuisca al mantenimento con un assegno mensile, a favore della madre, di 1.500 euro, nonché corrispondendo il 50 per cento delle spese straordinarie. In aggiunta, poi, l’uomo è stato anche condannato al pagamento della somma di 10.000 euro a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla donna per il mantenimento della figlia nel periodo intercorrente dalla nascita fino alla corresponsione dell’assegno fissato.
In secondo grado è stato elevato a 3.500 euro mensili l’assegno di mantenimento a carico dell’uomo e si è disposto che questi contribuisca alle spese straordinarie per la figlia nella misura dell’80 per cento. Ciò perché, secondo il giudice d’Appello, nel determinare l’assegno di mantenimento occorre tenere conto del tenore di vita di cui deve godere la figlia nata fuori dal matrimonio, tenore che deve essere eguale a quello di cui godono i figli dell’uomo nati in costanza di matrimonio. Senza dimenticare che l’accudimento della minore grava solo sulla madre e senza dimenticare le accresciute esigenze della minore in relazione all’età ed alle necessità di una vita di relazione consona all’elevato status sociale della famiglia paterna, e, quindi, anche delle spese abitative necessarie a garantire – a prescindere dall’attuale godimento dell’ospitalità dei nonni materni – un’autonoma abitazione nel medesimo quartiere cittadino dove vive il padre, le cui amplissime disponibilità reddituali e patrimoniali sono emerse all’esito delle indagini disposte a mezzo della Guardia di Finanza.
A confermare queste valutazioni provvedono i magistrati di Cassazione, i quali sottolineano che quanto stabilito dal Codice Civile in materia di stato giuridico della filiazione non esaurisce la propria portata in un’eguaglianza meramente formale, ma introduce un principio di unificazione dello status filiationis, che comporta l’eliminazione di ogni distinzione, non solo giuridica ma anche sostanziale, tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio.
Alla luce del principio di unicità dello status di figlio, tutte le forme di filiazione riconosciute dal nostro ordinamento (all’interno del matrimonio, fuori del matrimonio, adottiva nelle sue varie forme) godono della medesima considerazione, con riferimento sia alle situazioni giuridiche soggettive imputate al figlio, sia alla sua posizione nella rete formale dei rapporti familiari.
Ne consegue che non può essere accolta una lettura che, pur proclamando l’eguaglianza di stato, finisca poi per degradarla a formula puramente nominale, consentendo, sul terreno concretamente decisivo del diritto del minore al mantenimento, una condizione di tutela deteriore per il figlio nato fuori dal matrimonio rispetto a quella riconosciuta agli altri figli – nati nel matrimonio – del medesimo genitore.
Non può condividersi, poi, l’assunto secondo cui il riferimento, operato in Appello, al tenore di vita goduto dagli altri figli dell’uomo integrerebbe, di per sé, una indebita omologazione economica. In realtà, è necessario procedere ad una valutazione complessiva delle esigenze attuali del minore, delle risorse economiche dei genitori, dei tempi di permanenza e della valenza economica dei compiti di cura, e, in tale ottica, il livello di vita concretamente assicurato dal genitore agli altri figli – nati nel matrimonio – costituisce un elemento rivelatore della sua effettiva capacità di garantire condizioni di crescita coerenti con la propria situazione economico-patrimoniale e, dunque, un dato non irragionevolmente valorizzabile per evitare che uno dei figli – nato fuori dal matrimonio – resti, senza giustificazione, collocato in una posizione recessiva. Perciò è da respingere una nozione di individualizzazione del mantenimento del figlio che, da criterio di adeguamento alle concrete esigenze del minore, viene impropriamente trasformata in argomento per neutralizzare la pari dignità sostanziale di tutti i figli e si pone in frontale contrasto con il quadro costituzionale.
La logica di fondo è fondata sulle responsabilità che discendono dalla filiazione, giacché il fatto naturale della procreazione comporta una assunzione di responsabilità, come testimonia emblematicamente il passaggio dalla potestà alla responsabilità.
Secondo il Codice Civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, e lo stato giuridico di figlio è il fulcro da cui si diramano i legami familiari, accomunati dal medesimo stipite. Il soggetto, divenuto figlio, entra nella rete parentale che fa capo allo stipite da cui discende ciascuno dei suoi genitori, senza che le linee parentali siano condizionate dalla relazione giuridica fra i genitori. Il figlio nato fuori dal matrimonio è partecipe di due rami familiari tra di loro giuridicamente non comunicanti. La spinta del principio di eguaglianza, alla luce dell’evoluzione della coscienza sociale, ha, dunque, inciso sulla concezione stessa dello status di figlio, che in sé attrae l’appartenenza a una comunità familiare, secondo una logica fondata sulle responsabilità che discendono dalla filiazione e sull’esigenza di perseguire il miglior interesse del minore.
Ai due concetti guida, cioè quello del miglior interesse per il minore e quello della responsabilità che discende dalla filiazione, fa capo il diritto del minore alla bi-genitorialità che è diritto ad avere due persone che, sin dalla nascita, si assumano la responsabilità di provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione e che è anche diritto alla propria identità sociale. Sicché la pretesa suscettibile di produrre una irragionevole disparità di trattamento tra i figli in ragione della condizione dei loro genitori o del contesto in cui la filiazione si è realizzata, non solo contrasta con i principi cardine dell’ordinamento italiano giacché lo status filiationis non tollera segmentazioni di tutela che si traducano nella creazione di figli meno protetti o meno titolati rispetto ad altri, ma ne discende che il minore non può essere considerato come mero destinatario residuale di una prestazione economica minima, ma come titolare di una posizione soggettiva piena, da apprezzare alla luce del suo superiore interesse e non già in funzione della pretesa del genitore di contenere l’obbligazione entro il perimetro del solo assetto di vita concretamente sperimentato presso il genitore collocatario.

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