Locazione abitativa e revoca dell’opzione per la cedolare secca: necessaria una preventiva comunicazione
Col ritorno al regime ordinario ci si trova di fronte, in sostanza, al passaggio ad un diverso regime impositivo

In materia di revoca dell’opzione per la cosiddetta cedolare secca a fronte di un contratto di locazione abitativa, dall’Agenzia delle Entrate sottolineano che, sebbene il passaggio dal regime della cedolare secca al regime ordinario non sia propriamente riconducibile alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali, esso costituisce, comunque, un passaggio ad un diverso regime impositivo – che dal punto di vista soggettivo del contribuente potrebbe essere più favorevole – subordinato però ad una preventiva comunicazione. Di conseguenza, per motivi di equità e trasparenza che caratterizzano i rapporti con l’amministrazione finanziaria, si ritiene applicabile, precisano dall’Agenzia delle Entrate, anche alla comunicazione tardiva della revoca del regime in parola l’istituto appena richiamato, ove si riscontri un comportamento coerente con la scelta comunicata in ritardo. Pertanto, con riferimento al caso specifico, il locatore può ricorrere all’istituto della remissione in bonis per sanare la tardiva comunicazione della revoca dell’opzione per la cedolare secca, laddove sia in grado di dimostrare di aver tenuto un comportamento coerente con detta scelta, ossia possa provare di aver tempestivamente comunicato al conduttore la propria decisione di revocare l’opzione, e di non aver corrisposto l’imposta sostitutiva con riferimento al secondo anno di locazione. (Risposta 530 del 28 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate)