L’illecito compiuto dal consulente fiscale non salva il contribuente
Fondamentale che il contribuente dia prova di avere adeguatamente vigilato sull’operato del professionista
Il motociclista, in pieno giorno e adeguatamente avvertito dalla segnaletica stradale, non ha fatto quanto nelle sue possibilità per interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, poiché la situazione di pericolo, segnalata, sarebbe stata suscettibile di essere superata utilizzando l’ordinaria diligenza e prudenza
Il lavoratore ha, invece, solo l’onere di provare, da un lato, che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e, dall’altro, le conseguenze che ne sono derivate