Lavori non ultimati nell’immobile: ciò non giustifica il mancato trasferimento della residenza. Sì alla revoca delle agevolazioni prima casa
Fondamentale è il trasferimento della residenza non nella casa ma nel Comune in cui essa è collocata

Legittima la revoca dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa quando i proprietari dell’immobile non hanno trasferito la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile nel termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto di permuta. In questa ottica, peraltro, la mancata ultimazione dei lavori dell’alloggio non rileva ai fini della decorrenza del termine di 18 mesi, atteso che elemento costitutivo della fattispecie è il trasferimento della residenza non nella casa ma nel Comune in cui essa è collocata. Nel caso preso in esame dai giudici è quindi valido l’avviso di accertamento con cui il Fisco ha revocato l’agevolazione prima casa in relazione all’acquisto di un alloggio in corso di costruzione. Respinta la tesi proposta dai contribuenti, i quali hanno sostenuto che, trattandosi di un atto di permuta avente ad oggetto il trasferimento di un bene attuale (terreno) contro un bene futuro (unità immobiliare) la cui disponibilità sarebbe avvenuta in capo ai permutanti ad ultimazione dei lavori e consegna dei beni futuri, solo da quel momento sarebbe potuto decorrere il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza. (Ordinanza 17867 del 1° giugno 2022 della Corte di Cassazione)