IVA, la non imponibilità per il noleggio dell’imbarcazione solo se vi è un effettivo uso commerciale
Fondamentale, precisano i giudici, che il locatario della nave la utilizzi per esercitare un’attività economica

Per stabilire se ricorrano le condizioni per considerare non imponibile il noleggio di una imbarcazione non costituisce condizione risolutiva la mera sua iscrizione nel Registro Internazionale, come yacht commerciale e non soltanto come unità da diporto. Necessario, invece, verificare che l’effettivo impiego sia commerciale, atteso che, precisano i giudici, la non imponibilità stabilita dalla norma non si applica per le prestazioni di servizi consistenti nel mettere a disposizione l’imbarcazione per finalità ludiche, sportive, ricreative o comunque non riconducibili ad attività commerciali. Inutili le obiezioni proposte dalla società contribuente. I giudici precisano che ai fini della non imponibilità sul fronte IVA è necessario che il locatario della nave la utilizzi per esercitare un’attività economica. In altri termini, la non imponibilità IVA non si applica alle prestazioni di servizi consistenti nel mettere una nave a disposizione di persone fisiche ai fini di diporto e dietro pagamento di un corrispettivo. In sostanza, solo per le navi mercantili l’impiego commerciale appare connaturato alle caratteristiche dell’imbarcazione, mentre per le altre navi è necessario verificare quale ne sia stato l’effettivo impiego. (Sentenza dell’11 luglio 2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio)